Ora tocca a noi difendere la nostra salute

Ecco il testo dell'accordo, tra Medicina Democratica, Osservatorio Salute, ARCI, SPI-CGIL, ACLI, per il referendum abrogativo di alcuni articoli o commi della Legge 33 del 2009 (aggiornata da Letizia Moratti nel 2021) che riguarda la nostra salute. Firmiamo numerosi! ()
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Presentazione Referendum popolare abrogativo per ridare preminenza al servizio sanitario pubblico in Lombardia

Giovedì 27 luglio 2023 oltre 100 elettori promotori depositeranno al protocollo della Regione una proposta di Referendum abrogativo regionale impostata su tre quesiti relativi alla legge sanitaria regionale, L. 33/2009, modificata da ultimo con la L. 22/2021.

Per illustrare gli obiettivi del Referendum i promotori hanno indetto una Conferenza Stampa, che si terrà, nella stessa giornata di giovedì 27 luglio, alle ore 12.00, in Sala Gonfalone al 1* piano del Pirellone, con la partecipazione dei rappresentanti del Comitato promotore.

L'iniziativa referendaria è il proseguimento della grande e unitaria mobilitazione in atto da tempo in Lombardia sulla situazione drammatica del servizio sanitario pubblico, fra cui la grande manifestazione del 1 aprile in Piazza Duomo e del 24 maggio sotto la Regione.

“Occorre rapidamente e radicalmente cambiare la direzione del servizio sanitario regionale- dichiarano i primi cinque firmatari della proposta referendaria: Marco Caldiroli, presidente nazionale di Medicina Democratica, Vittorio Agnoletto responsabile dell’Osservatorio Salute, Massimo Cortesi, presidente regionale ARCI, Federica Trapletti, segretaria regionale SPI-CGIL, Andrea Villa, presidente ACLI Milano - e il Referendum si propone come una iniziativa dal basso, condivisa da numerose associazioni, organizzazioni e comitati”.

“Sappiamo bene – aggiungono - che lo strumento del referendum abrogativo, per suoi limiti intrinseci, non permette di modificare radicalmente una legge complessa e più volte modificata come la legge sanitaria regionale, ma certamente toccherà alcuni nodi fondamentali”.


Per info Angela Amarante cell. 340 5633034 , ufficio stampa CGIL Lombardia Per info. Carmìna Conte cell. 393 137 7616, ufficio stampa Medicina Democratica Per info Edoardo Caprino cell. 339 593 3457 ufficio stampa SPI CGIL Lombardia

I TRE QUESITI DELLA PROPOSTA DI REFERENDUM ABROGATIVO


Quesito n. 1 – “volete che sia abrogato il comma 1 lettera bis dell’articolo 2 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” come aggiunto dalla Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 nelle parole << equivalenza e >> nonché << garantendo la parità di diritti e di obblighi per tutti gli erogatori di diritto pubblico e di diritto privato >> ?

Quesito n. 2 – “volete che sia abrogato il comma 10 dell’articolo 6 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” nel seguente testo << Con le medesime modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi, le ATS possono autorizzare la stipula di accordi anche con soggetti privati accreditati di cui all’articolo 8, purché in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività richiesta e previo espresso e preventivo consenso degli stessi soggetti privati. >> ?

Quesito n. 3 – “volete che sia abrogato il comma 2 bis dell’art. 8 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” come aggiunto dalla Legge Regionale 14.12.2021 n. 22 nelle parole << I soggetti erogatori di cui al comma 1 possono concorrere all’istituzione dei presidi di cui all’articolo 7, comma 13, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto all’articolo 6, comma 3, lettera 0a) >> ?

Relazione accompagnatoria – art. 2 comma 8 L.R. 34/1983

I proponenti ritengono che l’evoluzione normativa della organizzazione del Servizio (in Lombardia denominato attualmente Sistema) Sanitario Regionale dal 1997 fino alla LR 21/2022 ha seguito un percorso di allontanamento dagli obiettivi e dalle funzioni attribuite ai servizi dalla riforma sanitaria (L. 833/1978) anche oltre le modifiche normative nazionali che si sono succedute nello stesso periodo.

In particolare la riduzione nella erogazione di diversi servizi da parte delle strutture pubbliche, lasciati integralmente o quasi alla iniziativa del privato (odontoiatria, medicina sportiva, ampi settori nella diagnostica di base e altri), la riduzione nelle strutture (esemplificate nel dimezzamento dei posti letto ospedalieri nel pubblico e in un incremento nel privato) hanno infine favorito se non determinato la attuale “fuga” dal pubblico degli operatori sanitari a partire dalle situazioni di maggior peso quali i pronto soccorso e i medici di medicina generale stressati fortemente dalla vicenda pandemica.

L’incremento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie rappresenta il fenomeno di maggiore visibilità. A tale situazione hanno concorso diversi fattori, in estrema sintesi da un lato la riduzione del ruolo delle strutture pubbliche, dall’altro una “integrazione” imperfetta con le prestazioni contrattualizzate dal privato per lo più svincolate da una precisa programmazione e in assenza di un forte ruolo di governance che, ad avviso dei promotori, il pubblico deve avere per poter, nelle diverse forme organizzative possibili, adempiere alle sue funzioni che ricadono dall’art. 32 della Costituzione.

Le previsioni e i finanziamenti in capo alla regione per gli interventi in sanità previsti dal PNRR si scontrano in particolare nella carenza e difficoltà di arruolamento di operatori come, da ultimo, rilevato anche dalla Corte dei Conti regionale nella parificazione del bilancio 2022.
Anche nelle funzioni in capo al servizio pubblico e meno o non interessanti dal lato economico da parte del privato si è assistito ad una riduzione nel personale in particolare sui temi della prevenzione, esemplare è la vicenda della riduzione progressiva e apparentemente inarrestabile dei tecnici della prevenzione dedicati alla tutela della sicurezza del lavoro in una regione tristemente arrivata al primato degli infortuni mortali.
Lo strumento del referendum abrogativo è sicuramente parziale rispetto al cumulo e alla articolazione normativa diretta e indiretta (il “governo” della sanità lombarda è oramai da tempo spostato sulle attività della Giunta regionale riducendo il ruolo del Consiglio in particolare nel campo della programmazione) ma permette comunque di individuare nodi fondamentali per permettere agli elettori di esprimere un orientamento chiaro rispetto alle scelte assunte negli ultimi trenta anni.
Il comune denominatore dei quesiti risulta quello di un ritorno a un maggiore ruolo nella programmazione, regolazione ed erogazione di servizi da parte del pubblico in tutte le principali funzioni attribuite dal legislatore ovvero la prevenzione, cura e
riabilitazione. In tali funzioni si pone il ruolo “preminente” (per usare le parole della Ragioneria di Stato nella valutazione delle ultime modifiche normative) del pubblico con la conseguente e diretta revisione dei criteri della allocazione delle risorse economiche tra pubblico e privato.


Il primo quesito, per i motivi di cui sopra, interviene sulla “equivalenza” tra pubblico e privato che il legislatore regionale ha voluto affiancare alla comunque necessaria integrazione tra i due settori. Non vi è equivalenza (o “pari diritti ed obblighi”) quando il pubblico è comunque chiamato a rispondere alla domanda di salute in modo universalistico, gratuito e partecipato come definito dalla L. 833/1978 e l’applicazione quotidiana da parte della Giunta favorisce il privato consentendo di espandersi nelle attività di maggior interesse senza vincolarlo a garantire funzioni più generali. Vanno riconosciuti e definiti in ambito programmatorio i diversi compiti tra pubblico e privato, con la preminenza del primo per effetto della attuale struttura normativa nazionale.
La rimozione dei termini che rimandano alla equivalenza e alla parità ha pertanto lo scopo di riaffermare la centralità del settore sanitario pubblico e quindi l’obbligo istituzionale della regione di definire il proprio intervento sulla salute, tramite la sanità, nel pieno rispetto degli obiettivi posti dalla normativa nazionale e dall’art. 32 della Costituzione che ha posto quale obbligo dello Stato, e quindi del pubblico, la promozione del diritto alla salute quale diritto fondamentale dell’individuo e della collettività.
L’abrogazione del testo proposto fa tornare alla normativa previgente la qualificazione dei rapporti pubblico-privato in sanità proponendo una “inversione di marcia” rispetto a quella in più occasioni affermata nelle leggi regionali in attuazione dell’indirizzo politico delle maggioranze che si sono succedute dagli anni ’90.

Il secondo quesito riguarda una specifica attuazione del concetto di “parità” (divenuto poi “equivalenzacon le modifiche introdotte dalla L.R. 22/2021) tra pubblico privato nell’ambito dell’azione che la regione attribuisce alle ATS. Il comma interessato dalla richiesta abrogativa va letto in relazione sia del comma 8 del medesimo articolo 6 sia con l’art. 2 che contiene anche il comma 2 bbis oggetto di parziale abrogazione. La norma interessata dal quesito estende i “poteri” delle ATS, nell’ambito delle funzioni di contrattualizzazione per l’erogazione dei servizi, di avvalersi in modo esteso di soggetti privati per attività di erogazione di servizi cui è tenuto il Servizio Sanitario Lombardo-
Si tratta, in sintesi, di una concreta attuazione (ed estensione) del principio di “equivalenza” – che per i promotori scriventi conferma un approccio nella individuazione delle modalità di rispondere alle domanda con uno sbilanciamento verso i privati – individuando principalmente nel comma oggetto di richiesta di abrogazione lo strumento di “espansione” dell’intervento del privato in ulteriori ambiti (anche differenziati per territorio di ATS). Va segnalato che, con le previsioni
del PNRR, si tratta anche di prestazioni che riguardano il “socio-sanitario” e la assistenza di prossimità. L’attenzione dedicata dalle previsioni nazionali alla cosiddetta “medicina territoriale” trova in questo passaggio normativo come in quello oggetto del successivo quesito, una eccessiva apertura al privato peraltro anche con il rischio di forti differenze territoriali.

Il terzo quesito va letto in “combinato disposto” con il comma 13 articolo 7 che ridefinisce, nell’ambito delle funzioni e nella operatività delle ASST, le modalità di attuazione di due importanti strutture previste dal PNRR, le Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità, oggetto di integrazione della L.R. 33/2009 da parte della L.R. 21/2022 che ha, nominativamente, l’obiettivo di allineare la normativa regionale ai provvedimenti nazionali post-pandemici riconoscendo gli ambiti di intervento evidenziati da una maggiore criticità proprio nell’impatto con la diffusione della malattia “da Covid”.
Il comma oggetto di abrogazione, in sostanza, permette alle ASST di attribuire istituzione delle strutture sopra richiamate a soggetti privati, ovviamente si ritiene il termine “concorrere” non sufficientemente garante di un ruolo pubblico comunque preminente in tale attuazione e, viceversa, la previsione normativa, fondata principalmente sul testo oggetto di proposta di abrogazione, amplia in modo indefinito (e anche potenzialmente differente tra i diversi territori delle ASST) il ruolo del privato per la “istituzione” di strutture che sono finanziate nel PNRR da investimenti pubblici.
Anche in questo caso, come in quello del quesito precedente, la norma regionale nell’applicare formalmente quanto stabilito nazionalmente nell’ambito del PNRR nello stesso tempo estende contestualmente quanto previsto in termini di potenziamento della medicina territoriale e agli aspetti socio-assistenziali ad una ulteriore “delega” al privato.

Le tre proposte referendarie toccano aspetti che riteniamo importante dell’approccio regionale alla organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari finalizzati all’obiettivo preminentemente pubblico della salute e articolato non solo sulla cura e sulla diagnosi ma in via preliminare e prioritaria sulla prevenzione e in un approccio olistico alla persona. La abrogazione di tali norme, pur mantenendo una struttura normativa atta alla continuazione delle attività delle strutture sanitarie esistenti nonché della integrazione delle strutture private nell’ambito della programmazione pubblica, renderà più agevole un percorso di ulteriori iniziative normative da parte del Consiglio Regionale come di iniziative popolari (L.R. 1/1971) per una modifica del ruolo e dei rapporti tra pubblico e privato al fine di ricondurli negli ambiti della L. 883/1978 ed affrontare la domanda di salute rivalutando e puntando principalmente sulla programmazione socio-sanitaria e su una rete di strutture e funzioni pubbliche in grado di garantire l’universalità di accesso contestualmente alla capacità di erogare prestazioni in tempi e modi adeguati rispetto alle attese e ai bisogni della popolazione,
a partire dalle sue condizioni epidemiologiche prima che alle esigenze di bilancio e/o alle limitazioni che le risorse disponibili introducono nella pratica attuazione del diritto alla salute.

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