Come si esprime il voto sulla scheda elettorale?

Nelle elezioni regionali è possibile votare in quattro differenti modi, come viene spiegato nell'articolo. Ricordiamo che si tratta di un'elezione a turno unico, senza ballottaggio: vince la candidata/il candidato Presidente che ottiene più voti, anche solo uno più delle altre/degli altri, e con lei/lui tutte le liste collegate. Si vota nelle giornate di domenica 12 (dalle ore 7.00 alle 23.00) e lunedì 13 (dalle ore 7.00 alle 15.00). ()
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1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
La scheda reca i nomi e cognomi delle candidate/candidati alla carica di Presidente della Regione, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati, racchiusi in un più ampio rettangolo, il contrassegno della lista ovvero i contrassegni delle liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato.
A fianco di ciascun contrassegno sono poste le righe per esprimere eventuali preferenze.

2. Ciascuna elettrice/elettore può, a scelta:
  • votare per una candidata/canditato alla carica di Presidente della Regione;
  • votare per una candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta;
  • votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul nome del candidato Presidente prescelto e uno sul contrassegno della lista non collegata prescelta ("voto disgiunto"- vedi punto 4);
  • votare solo a favore di una lista. In tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

3. Voto di preferenza
L'elettrice/elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda fino a due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome e il cognome della candidata/del candidato o dei candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidate/candidati di sesso diverso della medesima lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
Qualora l'elettrice/elettore esprima il voto a favore di una candidata/candidato Presidente della Regione e la preferenza per più di una lista, è ritenuto valido il solo voto alla candidata/candidato Presidente e nulli i voti di lista e le relative preferenze.
Inoltre, non è possibile esprimere preferenze per candidate/candidati di liste diverse da quella per cui si sta votando (vedi quarto caso del punto 2). Anche in questo caso è ritenuto valido il solo voto alla candidata/candidato Presidente e nulli i voti di lista e le relative preferenze.

4. Voto disgiunto
Come si vede nella figura è possibile:
  • votare un candidato Presidente e una lista a lui collegata;
  • votare un candidato Presidente e una lista a lui non collegata;
  • votare soltanto una lista e in questo modo il voto andrà automaticamente anche al candidato sostenuto dalla lista;
  • votare soltanto un candidato Presidente e in questo modo i voti andranno proporzionalmente anche alle liste collegate.

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