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 Re: Assegno di mantenimento e convivenza con un nuovo compagno
Autore: Roberto zaro 
Data:   

Avvocato Francesca agnisetta salve. il quale ha affidato le figlie alla madre e confermato il mantenimento, dal momento che sarebbe stato da aumentare, ma la nascita dei due piccoli ha fatto si che venga mantenuto ai vecchi valori secondo il giudice il padre non può sottrarsi agli obblighi di mantenimento delle figlie,Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, composto dai seguenti magistrati:
dott. Dario Morsiani dott.ssa Ivana Morandin dott. Stefano Rago
Presidente relatore Giudice
Giudice
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 15/05/2015 nel procedimento per Regolamentazione della responsabilità genitoriale (art. 337 bis c.p.c.) promosso da:
TRAVERSO LARA, nato/a a MONTECCHIO MAGGIORE il 13/02/1981, C.F. TRVLRA81B53F464R parte rappresentata e difesa dall’avv. GONZATI ALESSIA, domiciliata presso il difensore in CONTRA’ SAN SILVESTRO 4 VICENZA
nei riguardi di
ZARO ROBERTO, nato/a a VICENZA il 01/01/1969, C.F. ZRARRT69A01L840P parte rappresentata e difesa dall’avv. MOLON CHIARA, domiciliata presso il difensore in VIA MERCATO NUOVO 44/F VICENZA
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Le parti hanno convissuto fino al 2001 e hanno due figlie, Athena (n. 15.9.1999) e Dafne (n. 9.9.01). In data 6.8.2002 il Presidente di questo Tribunale, all’esito di un procedimento instaurato ex art. 148 c.c., ha fatto obbligo al padre delle minori Zaro Roberto di pagare ogni mese € 300,00 alla madre Traverso Lara. Quest’ultima oggi propone ricorso ex art. 337 bis c.c. per la regolazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale e degli obblighi di contribuzione economica. L’istruttoria è consistita nell’incarico ai Servizi Sociali, Consultorio Familiare ULSS 5, di sentire i soggetti coinvolti ed esprimere una valutazione.
Sull’affidamento delle minori
Il convenuto, pur avendo fino ad oggi sempre pagato l’assegno posto a suo carico, ha dimostrato di non avere interesse ad esercitare le proprie responsabilità genitoriali verso le figlie Athena e Dafne.,Nella comparsa di costituzione, a fronte della richiesta della ricorrente di affidamento esclusivo delle figlie, ha concluso chiedendo solo la riduzione dell’assegno a suo carico. Solo nel corso del procedimento ha chiesto fossero interessati i Servizi Sociali per favorire un riavvicinamento alle figlie, che egli non frequenta con regolarità dal 2002 e non vede da cinque anni. Nei colloqui con i Servizi egli ha palesato un atteggiamento di “passiva rassegnazione” rispetto alla mancanza di contatti con le figlie, avendo anche manifestato la convinzione di non avere risorse sufficienti per svolgere la propria funzione di padre a causa degli impegni di lavoro e dei due figli che ha avuto nel 2010 e 2014 dalla nuova compagna. Le minori, da parte loro, considerano irreversibile il distanziamento tra loro e il padre, per il quale ritengono di “non contare”.
La situazione è talmente consolidata nel tempo che, visto anche l’atteggiamento di padre e figlie, sarebbe velleitario pretendere di imporre un affidamento condiviso che, nei fatti, non è mai esistito e che lo stesso convenuto non mostra di desiderare. Né ha senso prevedere in questo quadro un diritto di visita per il padre. Data anche l’età delle minori appare condivisibile il giudizio dei Servizi, secondo i quali l’affidamento esclusivo non sarebbe pregiudizievole per le minori, le quali utilizzano il distanziamento emotivo dalla figura paterna anche come strumento per difendersi dalla frustrazione determinata dall’assenza del padre.
Sul mantenimento delle minori
La madre è dipendente di un supermercato e percepisce uno stipendio mensile netto di circa € 1.100,00, comprensivo di € 260,00 per assegni familiari. Il padre è guardia giurata e percepisce mensilmente circa € 1.300,00. Ha effettuato la “cessione del quinto” e per questo patisce una deduzione mensile dalla paga di € 196,00. Entrambi vivono in case di proprietà delle famiglie di origine.
La richiesta di aumento dell’assegno (oggi rivalutato ad € 370,00) proposta dalla ricorrente sarebbe in sé fondata, perché le minori sono cresciute e le loro esigenze sono aumentate. Tuttavia non può prescindersi dalla capacità contributiva del convenuto il quale, pur avendo leggermente elevato i suo reddito da lavoro dal 2002 ad oggi, è oggi tenuto a mantenere i due figli nati dalla nunuova relazione con la moglie, la quale non ha un lavoro. Egli, visti i redditi, non può pagare più di quanto ad oggi previsto. Non può nemmeno tuttavia accogliersi la domanda del convenuto di ridurre l’assegno, già attestato su misure minime. E’ fondata la richiesta della ricorrente di dividere con il convenuto le spese straordinarie per le figlie.
Considerate la reciproca soccombenza e la natura della causa le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.,affida le minori Zaro Athena e Dafne alla madre Traverso Lara in via esclusiva;
2) fa obbligo a Zaro Roberto di contribuire al mantenimento delle figlie Athena e Dafne corrispondendo in via anticipata a Traverso Lara entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 370,00, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT;
3) dispone che i genitori dividano tra loro a metà, mediante rimborso pro quota al genitore che le ha anticipate, le spese straordinarie scolastiche/educative/ricreative relative alle figlie, purché documentate;
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Vicenza, 23.7.2015
Il Presidente dott. Dario Morsiani

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