Il decentramento viene riconosciuto solo dal TAR

Il TAR , con ordinanza n. 03092/2013, ha dato ragione al Comitato di Cittadini che si opponeva alla costruzione di un edificio in via Pellizzone al 4, citando, come ragione, il fatto che ci fosse una delibera del Consiglio di Zona che si opponeva al progetto. ()
pannonia
Vi ricordate l'articolo che scrissi esattamente un anno fa sugli ecomostri? Ve lo ripubblico per chi se lo fosse perso

Spuntano strani funghi velenosi in Zona 3

Da alcuni anni a questa parte spuntano nella nostra zona numerosi, enormi, velenosissimi funghi di cemento. Il luogo dove attecchiscono meglio sono ex officine o laboratori artigianali posti al centro dei nostri cortili. Il loro nome volgare è 'ecomostro' ma il nome scientifico è “costruzioni fuori sagoma” , ovvero interventi di demolizione di un capannone, la cui sagoma era generalmente bassa e larga, con la sua sostituzione con un palazzo assai più alto, quindi al di fuori della sagoma originaria.

Sono veri e propri parassiti di luce, aria, panorama che danneggiano gli abitanti dei palazzi circostanti, producendo gravi danni biologici ed economici.

Quale è la causa della loro crescita?

All'inizio era una potentissima spora nata nel 2005 conosciuta come legge Regionale della Lombardia n.12, che permetteva la crescita di questi parassiti, ma, per fortuna, era stato trovato un rimedio da parte della Corte Costituzionale nel 2011 (sentenza n.309). Ma nei laboratori della Regione Lombardia, sempre molto alacri nel sostenere il furore edilizio della Giunta Formigoni, continuavano, nel frattempo, a sperimentare nuove spore e così, nel 2012, viene immessa nell'aria questa nuova variante: la legge della Regione Lombardia n. 4. Purtroppo questa spora ha potuto liberamente far nascere nuovi funghi (via Maiocchi, via Pellizzone e via Farneti) prima che arrivasse il rimedio: l'entrata in vigore il 21/11/2012 del nuovo PGT del Comune di Milano, emendato grazie alle osservazioni di cittadini ed associazioni.

I singoli comitati di abitanti sorti per contrastare questo fenomeno sono riusciti, a volte, a fermare, anche se non ancora a demolire, i singoli funghi, per cui l'augurio è che anche per questi tre nuovi funghi si riesca a bloccarne la crescita .



Articolo profetico per quanto riguarda gli esiti. Il fatto importante però è un altro, riporto dall'articolo pubblicato oggi da Gabriele Mariani:
La Commissione per il paesaggio aveva espresso parere positivo mentre successivamente il Consiglio di Zona 3, con delibera n.113 del 20.09.2012 aveva espresso un netto parere negativo . ....

I residenti dell’isolato interessato dal progetto, forniti anche del parere negativo della Zona, si sono quindi costituiti in comitato ed hanno fatto ricorso al TAR per chiedere la sospensione del Permesso di Costruire .

Il TAR , con ordinanza n. 03092/2013 ha sospeso il provvedimento impugnato dando quindi ragione ai cittadini ricorrenti.

Il fatto interessante è che il TAR  ha ritenuto illegittimo il parere positivo espresso dalla Commissione per  il Paesaggio  perché “non ha indicato le ragioni […], ciò era ancor più necessario a fronte del motivato parere negativo espresso dal Consiglio di Zona”.

E' una sentenza storica che contrasta la legge regionale 4/2012 ed anche il Comune che, in caso di mancanza di importanti ragioni, non può opporsi a simili obbrobri. 

Piccola annotazione: nel contrasto del Consiglio di Zona a tali edificazioni selvagge l'opposizione, appellandosi alla libertà di impresa, ha sempre votato contro: ai lettori il giudizio.


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Re: Il decentramento viene riconosciuto solo dal TAR
30/01/2014 Michele Sacerdoti
Il ricorso solleva tra i profili di illegittimità la mancanza di armonizzazione architettonica dell'edificio, requisito indispensabile per consentire la variazione della sagoma dell'edificio, come indicato dal piano casa della Regione Lombardia.
Questa condizione era stato un successo dell'opposizione quando la legge era stata discussa in consiglio regionale.
L'edificio in via Pellizzone taglia in due il cortile e nella relazione il progettista sostiene che ricostruisce una cortina interna che non è mai esistita.
In commissione urbanistica della zona 3 avevo fatto rilevare questa violazione della legge regionale, e la commmissione e il consiglio di zona avevano dato parere negativo proprio in base alla mancata armonizzazione.
La commissione per il paesaggio nominata dal sindaco Moratti e presieduta dall'arch. Nicolin aveva già dato parere positivo.
Ottenni dallo sportello unico che il progetto fosse riesaminato dalla commissione per il paesaggio in quanto era più alto della metà dell'altezza massima degli edifici affacciati sul cortile, norma contenuta nel PGT allora adottato.
Il progettista aveva fatto riferimento agli edifici su viale Argonne invece di quelli su via Pellizzone, molto più bassi. Ma il Pgt adottato consentiva una deroga a questa norma che doveva essere data dalla commissione per il paesaggio, in cui rappresento il consiglio di zona 3.
Era l'ultima riunione della commissione e discussi duramente con il presidente Nicolin sostenendo che mancava totalmente l'armonizzazione architettonica.
Nicolin mantenne il suo parere positivo e la commissione con lui. Feci mettere a verbale il mio parere negativo, in accordo con quello del consiglio di zona 3.
Successivamente il Direttore Generale del Territorio della Regione Lombardia sostenne che la commissione per il paesaggio doveva esprimersi esplicitamente sull'armonizzazione architettonica, cosa che non aveva fatto. Non era sufficiente un parere sull'impatto paesistico. Ma il Comune ignorò il parere della Regione.
Il Tar scrive nell'ordinanza di sospensiva:
"appare altresì fondata la censura con cui viene lamentata l’illegittimità, per difetto di motivazione, del parere della commissione per il paesaggio: con tale atto la commissione non ha, difatti, indicato le
ragioni per le quali ha ritenuto che il progetto si armonizzasse con gli organismi edilizi esistenti, limite entro il quale, ai sensi dell’art. 5, c. 3, l. reg. Lombardia, n. 4/2012, è consentita la modifica di sagoma
nei casi di interventi di sostituzione edilizia; ciò era ancor più necessario a fronte del motivato parere negativo espresso dal Consiglio di Zona."
A giugno nell'udienza di merito si vedrà cosa deciderà il Tar ma con questa sospensiva sembrerebbe che sia orientato favorevolmente ai profili sollevati dal ricorso.


Re: Il decentramento viene riconosciuto solo dal TAR
29/01/2014 Michele Sacerdoti


 
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