Riconoscimento dei diritti al genitore “sociale”. Sentenza innovativa

Il Tribunale di Palermo con un interessante e coraggioso decreto del 13 aprile 2015 ha riconosciuto al genitore “sociale”, inteso come figura che abbia instaurato con il minore un legame familiare, significativo e duraturo, il diritto a mantenere un rapporto stabile e continuativo con lo stesso.

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donne ciccione
Il caso riguarda due donne. Nel corso della loro relazione durata circa otto anni, hanno di comune accordo deciso di utilizzare l'eterologa, tecnica di procreazione assistita, con l'esito di un parto gemellare.
 
Da subito i bambini sono stati allevati da entrambe le “mamme” instaurando di fatto un rapporto di bigenitorialita' la cui importanza e' stata riconosciuta nella relazione peritale svolta sui minori nel corso del giudizio. La consulenza tecnica ha riconosciuto che "la significatività di una relazione affettiva con un bambino va ricondotta, secondo la prospettiva del minore, al suo vissuto, alla possibilità che egli abbia costruito un’immagine di quell'adulto e del legame che ad esso lo unisce, tale che lo renda significativo, continuativo, fondante del suo processo di crescita".
 
La presenza della “seconda” mamma è stata individuata come una indubbia risorsa, affettiva ed economica, per i bambini e l'eventuale interruzione del rapporto come un evento traumatico che avrebbe potuto influire negativamente nella crescita equilibrata dei minori.
Per questo il Pubblico Ministero ha fatto propria, così sopperendo alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente, la domanda dell'ex compagna della madre biologica volta a vedere riconosciuto il suo diritto di mantenere un rapporto significativo con i minori. Già infatti la stessa aveva visto respingere altre domande formulate in precedenti giudizi nella sua qualità di ex convivente del genitore biologico di figli minor.
 
Vi è da dire che nel nostro vigente ordinamento non esiste alcuna disciplina che tuteli i diritti dell'ex convivente (estero o omosessuale che sia) nella possibilità di mantenere un rapporto familiare con i minori in caso di separazione della coppia.
 
Nel giudizio in esame è stato fatto valere il diritto dei minori di continuare a frequentare persone con cui essi hanno una relazione affettiva stabile, con ciò aprendo anche spazio a legami più ampi, che, sempre, dovranno comunque essere verificati  e interpretati nel superiore interesse dei minori.
E’ stata quindi riconosciuta pericolosa e traumatica per il bambino l'interruzione di un legame profondo e continuativo, sia esso di tipo tradizionale o meno.
 
Il decreto, assolutamente innovativo, ha posto in evidenza come sia “indubbio che l'evoluzione della società ha fatto emergere modelli familiari e sociali differenti da quelli tradizionali", ma che nel nostro ordinamento non sia ancora prevista alcuna responsabilità genitoriale in capo all'ex convivente.
 
Analizzando approfonditamente anche la normativa europea ha sottolineato che già la Corte di Strasburgo ha riconosciuto che la "vita familiare" di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo non si limita a rapporti fondati sul matrimonio o sulla filiazione legittima, ma può comprendere altre relazioni familiari "de facto" purché sussistano ampi indici di stabilità, attuale o potenziale.
In sostanza ciò che assume rilievo determinante è “la circostanza che un nucleo familiare esiste con riguardo alla posizione del figlio e della sua tutela, non dovendosi invece dare risalto alla circostanza che sia venuto meno il vincolo affettivo che legava il genitore sociale a quello biologico”.
 
Il provvedimento ha poi sottolineato come la psicologia dell’età evolutiva abbia evidenziato che la qualità dell’attaccamento dei figli e del loro sviluppo cognitivo e relazionale non dipende dalla compresenza di genitori di sesso diverso ma dalla solidità della relazione affettivo-genitoriale, riconoscendo che, in assenza di dati scientifici, allo stato, costituisca un mero pregiudizio ritenere che sia dannoso per l’equilibrio dello sviluppo del bambino, vivere e crescere in una famiglia composta da una coppia omosessuale.
 
Alla luce di tutto ciò, è stata accolta la domanda del Pubblico Ministero, che ha fatto proprie le ragioni dei minori, che evidentemente coincidevano con quelle dell’ex compagna della madre, ed ha fissato dei tempi rigidi di permanenza esclusiva dei bambini con il cosiddetto genitore “sociale” sia durante la settimana che durante le festività estive, natalizie a pasquali; esattamente come tradizionalmente avviene nelle separazioni giudiziali tra genitori eterosessuali.
 
 
Avv. Maria Cristina Mordiglia