Quando l'abbandono del tetto coniugale non é contrario ai doveri del matrimonio

L'abbandono della casa coniugale non è causa di addebito della separazione se avviene quando la crisi è obiettiva e conclamata.
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crisi coniugale
L'abbandono del tetto coniugale quindi, benché non sia più considerato reato, normalmente rappresenta la violazione di uno degli obblighi coniugali e può essere causa di addebito della separazione a carico del coniuge che se n'è andato.
Vi sono però situazioni in cui questo comportamento non è considerato illegittimo. Prima fra tutte, naturalmente, quella purtroppo nota della moglie costretta a rifugiarsi altrove, per non subire atti di violenza. Ma anche senza giungere a tanto, l'abbandono del tetto coniugale può considerarsi giustificato, se avviene quando la crisi è già da tempo conclamata.

Si è espressa in questo senso la Corte di Cassazione, con ordinanza del 27 giugno 2013, n. 16285. Nel caso esaminato dalla Corte, la moglie se n'era andata all'improvviso, lasciando sul tavolo una lettera dalla quale si evinceva chiaramente l'esistenza di una crisi già in atto e l'incomunicabilità fra i coniugi. Il marito, nella causa di separazione, non aveva contestato la situazione d'intollerabilità della convivenza, ma aveva chiesto l'addebito della separazione a carico della moglie, a causa dell'abbandono del domicilio domestico e delle sue modalità. La richiesta d'addebito era stata respinta, sia dal Tribunale, sia dalla Corte d'Appello. Di qui, il ricorso in Cassazione da parte de marito.
Con l'ordinanza sopra citata, la Suprema Corte ha affermato che “l'abbandono del tetto coniugale non costituisce condotta contraria ai doveri del matrimonio quando intervenga in una situazione già irrimediabilmente compromessa, anche per ragioni obiettive, che prescindono dall'addebitabilità a uno dei coniugi”.

Detto tutto questo, non voglio però che chi si trova in una situazione di crisi matrimoniale si senta autorizzato a lasciare con superficialità la casa coniugale, rassicurato dalla pronuncia oggetto di questo articolo. Specialmente se ci sono figli minorenni, dei quali non si fa invece cenno nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione: i figli né si possono abbandonare con l'altro genitore, né si possono portare via (salvi sempre i casi di violenza).

Ai miei clienti, mogli o mariti che siano, per evitare problemi futuri, in caso di vera intollerabilità della convivenza e sia in presenza, sia in assenza di figli, consiglio sempre di farsi autorizzare con due righe scritte dall'altro coniuge a lasciare la casa coniugale.

É bene tuttavia sapere che, quando ciò non è possibile, non necessariamente l'abbandono del tetto coniugale è illegittimo: la crisi deve però essere già in atto da tempo, obiettiva e, soprattutto, dimostrabile in un'eventuale futura causa di separazione, nella quale non è detto che l'altro coniuge (come ha fatto il marito nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione) ne riconosca l'esistenza.


Avv. Francesca Agnisetta