Forse non tutti sanno che...

Vi sono casi in cui i coniugi possono decidere di applicare una legge straniera alla loro separazione o al loro divorzio.
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Nella nostra società, sono sempre più frequenti i matrimoni fra cittadini italiani e cittadini stranieri e situazioni in cui le famiglie, o anche uno solo dei coniugi, si trovano a dover risiedere all'estero per un certo periodo.
​Per coloro che hanno vissuto questa realtà e si trovano a dover affrontare una separazione o un divorzio, è importante sapere che è in vigore in Italia, dall'1 giugno 2011, il regolamento dell'Unione Europea n. 1259 del 20 dicembre 2010.

Infatti, tale regolamento UE all'articolo 5 prevede che i coniugi possano indicare di comune accordo la legge che desiderano applicare alla loro separazione o al loro divorzio, purché si tratti della legge:
-​ dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento dell'accordo;
-​ dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di loro vi risiede ancora;
- ​dello Stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento dell'accordo.
​Va precisato che non necessariamente deve trattarsi della legge di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
​Il maggior utilizzo pratico di questa norma sembra essere quello di divorziare senza attendere i tre anni previsti dall'ordinamento italiano.

Facciamo un esempio. Vivete in Italia e un anno fa vi siete separate, sempre in Italia, da un uomo tedesco. Avete un'altra relazione importante e vostro marito ne è a conoscenza senza che questo costituisca un problema perché il vostro matrimonio era in crisi da tempo; vi piacerebbe risposarvi, ma pensate di dover attendere altri due anni dalla separazione per poter divorziare.

​Il regolamento UE sopra citato vi consente, se vostro marito è d'accordo, di scegliere di applicare la legge della sua cittadinanza, cioè quella tedesca, che prevede il divorzio addirittura senza separazione. Potete divorziare subito!
​Ma le ragioni per le quali può essere opportuno applicare una legge diversa da quella italiana possono essere tante. Il suggerimento, se vi trovate in una delle situazioni indicate sopra, è almeno di informarvi su cosa prevede per la separazione o per il divorzio la legge straniera che sarebbe applicabile al vostro caso.
​L'accordo sull'applicazione di una legge diversa da quella italiana deve avere la forma scritta e una data certa. Può quindi essere stipulato presso un notaio, o inserito nel ricorso per la separazione o il divorzio da presentare al tribunale.

Avv. Francesca Agnisetta
Diritto di Famiglia