Il diritto del minore alla bigenitorialità

Oltre i confini dei legami formali o biologici. Una coraggiosa decisione ha tutelato il rapporto del bambino con le due figure genitoriali di riferimento, anche se la madre non era quella biologica.
 
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Parents web
Credo sia interessante ricordare un caso che, sebbene non recentissimo (è del 2009), ha rappresentato un'innovazione nella giurisprudenza in materia di affidamento dei minori. Poiché non ha avuto altre conferme, lo si segnala nella speranza che il principio espresso dal provvedimento del tribunale per i minorenni di Genova di cui si dirà trovi ulteriori applicazioni.

Questi i fatti. Un signore, che chiameremo Caio, nel 2000 era rimasto vedovo pochissimi giorni dopo la nascita del secondo figlio, che chiameremo Mevio (la prima figlia aveva tredici anni). Nell'estate del 2001, Caio si è risposato con una signora che chiameremo Tizia, la quale aveva conosciuto bene anche i due bambini.

​I coniugi hanno incontrato qualche difficoltà a far accettare alla figlia più grande la nuova realtà familiare, mentre il figlio minore Mevio ha da subito instaurato un legame molto forte con Tizia, la quale rispondeva sempre serenamente alle domande sulla sua mamma e su come e quando era morta; tanto che il piccolo è giunto alla conclusione di avere due mamme: una in cielo e una in terra.
​La coppia ha anche preso in considerazione l'ipotesi che Tizia adottasse Mevio; ma questa soluzione è stata accantonata, dapprima per non forzare la situazione e in seguito perché Caio e Tizia, nel 2006, si sono purtroppo separati.

​Tizia, al momento della separazione, non aveva quindi alcun legame formale con il minore: Mevio non era suo figlio adottivo e tanto meno biologico. Questo dava molto potere al padre del bambino, il quale, rimasto con lui nella casa coniugale, permetteva a Tizia di vedere Mevio solo in base alle proprie unilaterali decisioni.
​Ma Tizia non si è arresa e ha presentato ricorso al tribunale per i minorenni di Genova (oggi, dopo la legge n. 219 del 2012 di cui si è trattato nell'ultimo articolo, lo si dovrebbe presentare al tribunale ordinario) per ottenere l'affidamento condiviso di Mevio, ritenendo che si dovessero tutelare il vero interesse del minore e i suoi reali legami affettivi, al di là di quelli formali e biologici.

​Il tribunale per i minorenni di Genova, con un coraggioso provvedimento dell'11 marzo 2009 rimasto inedito, ha deciso che Mevio fosse affidato in regime condiviso a Caio e Tizia, affermando che a tutti gli effetti quest'ultima “ha rappresentato per il minore la figura materna di riferimento, indipendentemente dall'essere ella genitore biologico o meno”. Ha in particolare sottolineato la necessità di “rispettare il diritto del minore alla bigenitorialità” e di far condividere ai due “genitori” le scelte inerenti alla sua vita.

​Questa decisione - che, lo si ripete, si spera trovi conferme in altre future - appare molto importante perché ha focalizzato l'attenzione sul vissuto e sui reali bisogni del minore, e ha stabilito l'affidamento condiviso alle due figure genitoriali di vero riferimento per lui, indipendentemente dalla natura di quei legami.

Avv. Francesca Agnisetta
Diritto di Famiglia