Mantenimento del figlio maggiorenne

Convinzioni da sfatare e dubbi da chiarire.
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Capita che il padre separato o divorziato creda di poter smettere di pagare l'assegno mensile per il mantenimento del figlio, una volta che questo sia divenuto maggiorenne.
È importante invece sapere che l’obbligo dei genitori di mantenere i figli (sancito dagli articoli 30 della Costituzione e 148 del codice civile) non solo non cessa al compimento della maggiore età del figlio, ma sussiste fino a quando egli ha raggiunto l’indipendenza economica, che deve derivare da un lavoro adeguato alla sua preparazione e ai suoi interessi, compatibilmente con le condizioni della famiglia.
Naturalmente, il dovere dei genitori non è illimitato, e il loro obbligo di mantenere i figli non si protrae, quando questi mostrino un comportamento negligente.
In proposito, è particolarmente chiara la sentenza della Corte di Cassazione n. 8221 del 2006, la quale ha precisato che il dovere dei genitori cessa quando il figlio “malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell’accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera scelta, delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l’autosufficienza economica per propria colpa”.

A volte, poi, i padri pretendono di pagare direttamente al figlio divenuto maggiorenne - e non più alla madre con lui convivente - l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione o divorzio.
Da questo le ex mogli si devono difendere e sapere, anzitutto, che solo il tribunale può stabilire se quanto veniva loro versato per il mantenimento del figlio può, dopo il compimento dei diciotto anni, essere corrisposto direttamente a lui, per intero o anche solo in parte.
Quindi: il passaggio non avviene “in automatico”, ma è necessaria una causa. E non è detto che, al suo termine, il padre ottenga di poter effettuare versamenti diretti al figlio, scavalcando la madre.

È vero che secondo l'articolo 155 quinquies del codice civile il giudice può disporre un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non ancora economicamente indipendenti. Ma è da chiarire che questa norma di legge, come ha precisato la Corte di Cassazione con sentenza n.20408 del 2011, “non comporta una sorta di obbligo per il giudice di disporre la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne... trattandosi di valutazione che va effettuata alla stregua della situazione concreta”, cioè caso per caso, a seconda delle circostanze.

Va esaminata infine la situazione di fatto in cui, dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio, il padre cessi di versare quanto dovuto mensilmente per il mantenimento di quest'ultimo, o non rimborsi alla madre del ragazzo quanto dovuto per le spese da lei anticipate. Può quest'ultima, nonostante la maggiore età del ragazzo, agire contro il padre per ottenere il pagamento di quei debiti?
Al riguardo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 19607 del 2011, ha precisato che “Il genitore separato (o divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato... a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso pro quota delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.

Avv. Francesca Agnisetta
Diritto di Famiglia

Foto di apertura: locandina di Tanguy, film commedia francese del 2001 scritta e diretta da Étienne Chatiliez.