Convivenza con il figlio naturale e assegnazione della casa familiare


I figli nati da unione coniugale o di fatto hanno il diritto di restare nella casa familiare, quando i genitori si separano.
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La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 settembre 2011 n. 18863, ha risolto un caso interessante, probabilmente non così raro in quest'epoca di famiglie con figli nati da diverse unioni.

Il signor G. aveva avuto tre figli dal matrimonio con la signora D., dalla quale aveva poi divorziato.
La famiglia durante il matrimonio aveva abitato la casa di 170 metri quadrati di proprietà del signor G. In seguito, la signora D. si era trasferita a vivere con i tre figli in altra abitazione.
Il signor G. ha quindi iniziato nella propria casa una nuova convivenza con la signora P. dalla quale ha avuto un figlio naturale.
Anche con la signora P. l'unione è però andata in crisi e il signor G. si è trasferito a vivere in un bilocale in locazione con una nuova compagna, dalla quale ha avuto un'altra bambina.

Tutta la vertenza ha riguardato la casa di 170 metri quadri di proprietà del signor G., che egli ha definito il frutto dei sacrifici di un'intera vita e nella quale sarebbe voluto rientrare con la nuova compagna e la bambina.
Le sue motivazioni, oltre al fatto di essere proprietario dell'immobile, erano che quella casa era troppo grande per la sola signora P. e il figlio; inoltre che, solo abitandola, avrebbe potuto continuare a mantenere costanti rapporti con i cinque figli, avendo la possibilità di ospitarli tutti.
Ma, a seguito della separazione della coppia di fatto di G. e P., anche l'ex moglie del signor G., facendosi forte del fatto di essere la madre degli unici tre figli legittimi di G., cioè nati da matrimonio, avrebbe voluto tornare a occupare con loro quella casa.

Sia il Tribunale per i Minorenni in primo grado, sia poi la Corte d'Appello in sede di reclamo da parte di G. e della sua ex moglie, hanno deciso che la casa andava assegnata alla signora P., la quale per ultima l'aveva abitata insieme al signor G. e al loro figlio naturale.
Il signor G. non si è arreso ed è ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, ha confermato l'assegnazione della casa alla signora P. convivente con il figlio naturale di G.

Questi i motivi della decisione.
L'articolo 155 quater del codice civile stabilisce che il “godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” e dev'essere inteso nel senso che i figli, i quali già subiscono il distacco fra i genitori, non devono essere privati dell'ambiente domestico in cui sono vissuti con loro. A nulla rileva che si tratti di figli legittimi o naturali.
Nel caso di specie, il figlio da tutelare era quello nato dall'unione fra il signor G. e la signora P. che era sempre vissuto nell'immobile di proprietà del padre. Infatti, i tre figli nati dal precedente matrimonio di G. con D. da tempo non vivevano nell'ex casa coniugale; quanto alla bambina che G. aveva avuto dall'ultima compagna, in quella casa non era mai vissuta.


Avv.Francesca Agnisetta
Diritto di Famiglia