Mi devo sposare: comunione o separazione dei beni?


La scelta del regime patrimoniale della famiglia: un problema da non sottovalutare.
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Questa volta mi è sembrato utile chiarire alle lettrici (e ai lettori) la differenza fra il regime patrimoniale della comunione dei beni e quello della separazione dei beni fra coniugi. Al momento del matrimonio ci si trova infatti a dover decidere quale regime scegliere e, durante gli anni della mia professione, più volte mi sono accorta che non tutti sanno di cosa esattamente si tratta.
La normativa al riguardo è molto chiara e si trova agli articoli 177 e seguenti del codice civile.
 Qui riassumo i dati più importanti da conoscere.

La separazione dei beni può essere scelta sia al momento del matrimonio, sia successivamente durante la vita coniugale, con atto pubblico cioè stipulato davanti a un notaio. Se al matrimonio non viene specificato nulla, il regime è automaticamente quello della comunione.

Si badi bene, perché è questo il punto sul quale ho sentito maggiore confusione: nulla di ciò che era di proprietà di un solo coniuge prima del matrimonio rientra nella comunione. Quindi, signorine, non fatevi incantare dal preteso principe azzurro che vi dicesse: amore, se mi sposerai, tutto questo un giorno sarà per metà tuo. Non è vero.

Allo stesso modo, non faranno parte della comunione i beni ereditati, o ricevuti da uno dei coniugi per donazione anche dopo il matrimonio. Di nuovo, quindi, al fine di ciò che sarà per metà vostro nel caso di comunione dei beni, non contano le eventuali ricchezze della famiglia d'origine del vostro promesso sposo. Quando i suoi genitori non ci saranno più, erediterà solo lui; se una ricca zia gli regalerà un intero palazzo, sarà solo suo.

Vi verrà da chiedervi: ma allora tanto vale scegliere il regime della separazione dei beni? Che differenza c'è?
Le differenze ci sono, e anche importanti.

Con la separazione dei beni, i coniugi tengono i rispettivi patrimoni completamente divisi.
Fatto salvo il dovere di ciascuno di contribuire ai bisogni della famiglia in proporzione alle proprie possibilità economiche, i proventi del lavoro del marito rimarranno del marito e quelli del lavoro della moglie rimarranno della moglie; se l'uno o l'altro acquisterà un quadro, un appartamento, un terreno, sarà solo suo.

Se si è in regime di comunione, invece, tutti i beni acquistati dopo il matrimonio anche da uno solo degli sposi (salvo che si tratti di beni strettamente personali, come per esempio i vestiti, o relativi allo svolgimento di una professione) sono automaticamente per metà dell'altro. Del consenso del quale il primo avrà bisogno, se li vorrà rivendere.

I guadagni del lavoro di ognuno dei coniugi, diversamente dal caso della separazione dei beni, saranno solamente suoi solo fino al momento dello scioglimento della comunione, perché i coniugi si separano o perché uno dei due muore. Poi anche quei proventi saranno da considerarsi per metà dell'altro sposo: questo rileva tra l'altro ai fini ereditari se ci sono figli, quando per esempio un padre lascia anche una moglie in comunione dei beni; in questo caso, entrerà nell'asse ereditario solo la metà dei risparmi da lui accumulati in una vita di lavoro, perché l'altra metà sarà da considerarsi già di proprietà della vedova.

Sono invece sempre escluse dalla comunione dei beni le somme ricevute a titolo di risarcimento del danno.
Ci sarebbe molto ancora da precisare, per esempio sui beni acquistati con il prezzo della vendita di beni solo propri, che sono esclusi dalla comunione se ciò è espressamente dichiarato nell'atto di acquisto, e su altri temi ancora.

Il mio suggerimento è comunque questo: se volete semplificarvi la vita, scegliete la separazione dei beni; poi potrete sempre decidere di intestare anche a vostro marito o a vostra moglie ciò che vorrete, volta per volta.
Se però siete incerti su quale regime patrimoniale scegliere, consultate un avvocato prima di sposarvi, per non avere brutte sorprese durante il matrimonio o in caso di separazione.
O almeno andate a scorrere, anche tramite internet, le norme che ho sopra citato del codice civile. Meglio adesso che poi.
 
Avv.Francesca Agnisetta
Diritto di Famiglia