La promessa di matrimonio non mantenuta


Per la Corte di Cassazione il promesso sposo che rifiuta di contrarre il matrimonio deve rimborsare le spese, ma non risarcire i danni morali.
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Sedotta abbandonata web

Tutti noi abbiamo sentito almeno una volta nella vita di nozze “saltate” anche pochi giorni prima, a pubblicazioni e inviti fatti, abito comprato e catering prenotato, perché uno dei promessi sposi aveva cambiato idea.

Se capitasse a voi o alle vostre figlie di essere lasciate quasi sull'altare, sappiate che al fidanzato inconcludente potete non farla passare liscia quantomeno sulle spese affrontate, anche se non sui danni morali subiti dalla promessa sposa.

Sempre che la promessa di matrimonio sia stata formale e solenne, cioè risulti da atto pubblico o scrittura privata tra i fidanzati o, più comunemente e semplicemente, dalla richiesta di pubblicazione delle nozze.

Con ordinanza n. 9 del 2 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che la promessa formale e solenne di matrimonio non obbliga a sposarsi; ma la rottura della promessa senza giustificato motivo “configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all'affidamento creato” nell'altro promesso coniuge.

In quel caso, si trattava di un fidanzato che, a soli due giorni dal fatidico “sì”, aveva cambiato idea.

Per “giustificato motivo” del rifiuto a concludere le nozze, la giurisprudenza intende in genere fatti gravi che, se fossero stati conosciuti al momento della promessa di matrimonio, avrebbero dissuaso dal farla, come per esempio: una grave malattia fisica o psichica, la tendenza al gioco, il mancato rispetto del tipo di assetto patrimoniale concordato, l'emergere di un'estrazione sociale diversa da quella fatta credere, precedenti morali riprovevoli.

Nel caso trattato dall'ordinanza della Corte di Cassazione del 2 gennaio 2012 sopra citata, si è ritenuto che il fidanzato non avesse dimostrato l'esistenza di un grave motivo per tirarsi indietro. Richiamando l'articolo 81 del codice civile, la Corte di Cassazione ha quindi affermato l'obbligo del promesso sposo di rimborsare alla promessa sposa delusa “l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio” (si pensi per esempio alla parte di un viaggio di nozze già pagata, al costo del vestito comprato, all'impegno preso con il fiorista o il ristorante).

La Corte di Cassazione ha invece escluso il diritto della fidanzata al risarcimento dei danni morali. Secondo la decisione richiamata, il riconoscere in questi casi un diritto al risarcimento di danni non patrimoniali potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione verso un legame non voluto, quando invece “la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena libertà... di decidere se contrarre o non contrarre matrimonio”.

Avv. Francesca Agnisetta

Photo: un fotogramma del film "Sedotta e abbandonata", di Pietro Germi con Sara Urzi e Lando Buzzanca, 1964.