Spese mediche e scolastiche: il rimborso dovuto al genitore convivente con i figli

Secondo la Corte di Cassazione, il rimborso delle spese mediche e scolastiche si può ottenere sulla base dell'atto di separazione, senza necessità di rivolgersi nuovamente a un giudice.

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Molti atti di separazione stabiliscono che il genitore non convivente con i figli - in genere il padre - oltre a dover pagare un assegno mensile per il loro mantenimento, deve sostenere per la metà (o integralmente, se i suoi redditi sono molto superiori a quelli dell'altro genitore) le loro spese mediche e scolastiche.

Questa disposizione può essere contenuta nella sentenza che conclude la separazione giudiziale, nei provvedimenti provvisori che il presidente emette nel corso di quella separazione, o nel verbale sottoscritto dai coniugi se la separazione è consensuale.

Accade che il padre, obbligato a versare l'assegno mensile, non lo faccia, o salti qualche mese.

Accade poi spesso che il genitore convivente con i figli - in genere la madre - si trovi ad anticipare le loro spese mediche e scolastiche e non riesca a ottenerne il rimborso spontaneo dall'altro genitore.

Può trattarsi di un momento di difficoltà economica di quest'ultimo, specie data la crisi in corso. Ma se siete stanche di pazientare, o di chiedere e chiedere inutilmente, rivolgetevi a un avvocato. Talvolta basta una lettera del legale, o un contatto fra il vostro avvocato e quello di vostro marito, perché il problema si risolva, magari con versamenti rateali concordati.

Se però questo non è sufficiente e il padre dei vostri figli si ostina a non pagare, come potete ottenere il versamento di quanto da lui dovuto per contributi mensili arretrati, oppure per rimborso delle spese mediche e scolastiche?

In entrambi i casi, gli atti di separazione sopra indicati costituiscono un c.d. titolo esecutivo idoneo a far ottenere alla madre, tramite un avvocato, il pignoramento dei beni del padre (immobili o mobili), o di una quota del suo stipendio, o di suoi crediti verso terzi.

Se il mancato versamento riguarda assegni per il mantenimento, l'avvocato dovrà solo indicare l'importo dovuto al mese secondo l'atto di separazione e moltiplicarlo per le mensilità scadute.

Se si tratta di spese mediche e scolastiche, la madre dovrà fornire al legale i documenti dai quali risulta quando e quali somme ha anticipato, somme normalmente non indicate nell'atto di separazione. Ma, fatto questo, si potrà procedere al pignoramento nei confronti del padre inadempiente, senza doversi prima rivolgere a un giudice perché accerti quali importi egli deve rimborsare.

Ciò è stato stabilito dalla Corte di Cassazione la quale, con sentenza n. 11316 del 23 maggio 2011, ha chiarito che gli esborsi per l'istruzione e le cure mediche dei figli devono ritenersi statisticamente ordinari, di probabilità tale da potersi definire sostanzialmente certi e la cui quantificazione è oggettivamente agevole, sulla base di documenti rilasciati da strutture pubbliche o da altri enti o soggetti (scuola privata, medico specialista), indicati nell'atto di separazione o concordati fra i genitori.

Quindi, madri che vi trovate così spesso a pagare voi la retta della scuola, i libri, il pediatra, il dentista per i vostri figli: non scordatevi mai di farvi rilasciare le ricevute.

Naturalmente, resta salvo il diritto del padre di contestare che le somme a lui addebitate siano dovute: per esempio perché non si tratta di spese mediche o scolastiche necessarie (un intervento meramente estetico, un corso di mero svago); oppure, in caso di spese straordinarie, perché queste non sono state concordate.

Avv. Francesca Agnisetta