Diritti e doveri della donna che si separa

Non sempre le donne che si rivolgono all'avvocato prima di una separazione sono consapevoli dei propri diritti. Qualche utile informazione al riguardo consente di affrontare questo momento critico limitando ansie e apprensioni.

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Divorzio allitaliana web

Con questo articolo, che non ha certo pretese di completezza perché ogni caso dovrebbe essere valutato singolarmente, vorrei fornire alle donne che pensano alla separazione, o che si trovano a doverla subire, le informazioni che ritengo più importanti su ciò che le aspetta. Nella speranza di dare anche qualche buona notizia, perché ho potuto constatare che non sempre le signore che si rivolgono all'avvocato prima di separarsi sono consapevoli dei loro diritti; anzi, a volte temono la separazione oltre il dovuto.

Prima di tutto mi rivolgo alle mogli, anche senza figli.
Dal matrimonio sorgono diritti e doveri. Quelli stabiliti dagli articoli 143 e seguenti del codice civile, che ci sono stati letti, sia che ci siamo sposate in chiesa sia che ci siamo sposate in comune, ma eravamo troppo emozionate per ascoltare. Questi diritti e doveri sorgono per entrambi i coniugi, fra i quali esiste la parità, garantita dalla nostra Costituzione.

È vero però che, nella maggior parte dei casi, la moglie si trova ancora in una posizione più debole, quantomeno economicamente. Perciò credo sia utile che sappia almeno questo.

Se al momento del matrimonio si è scelto di rimanere in comunione dei beni, tutto ciò che è stato acquistato dopo il matrimonio (immobili, auto o altri mezzi, quote di società, titoli, azioni, mobili per la casa, ecc.), salvo i beni strettamente personali e poche altre eccezioni, è di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno, indipendentemente dal fatto che, come spesso accade, l'acquisto sia stato pagato in prevalenza o esclusivamente con i proventi del lavoro di uno solo dei due, in genere il marito. Non rientra nella comunione, invece, ciò che si acquisisce per successione, donazione o risarcimento di un danno.

Il coniuge economicamente più debole, in genere la moglie, in caso di separazione ha diritto a un assegno di mantenimento, la cui entità dipende dai patrimoni e dai redditi di ciascuno dei coniugi, dalla durata del matrimonio, dall'età, il titolo di studio, e quindi la capacità lavorativa della moglie stessa, dal tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Esiste la possibilità che il coniuge economicamente più bisognoso perda il diritto all'assegno di mantenimento, quando la separazione sia a questo addebitata. L'addebito della separazione può essere stabilito solo dal giudice al termine della causa di separazione c.d. “giudiziale” - non si può quindi parlare di addebito quando i coniugi, avendo trovato un accordo, decidono di chiedere insieme la separazione c.d. “consensuale” - ed è conseguenza della violazione degli obblighi che derivano dal matrimonio. Fra questi vi è certamente quello della fedeltà, ma è sbagliato credere che una relazione extraconiugale sia di per sé motivo di addebito della separazione. Ogni caso va valutato, perché molto spesso la relazione con un'altra persona è l'effetto, e non la causa, di una crisi coniugale già grave, che magari dipende dal comportamento del coniuge apparentemente tradito.

L'assegno di mantenimento porta con sé il diritto alla pensione di reversibilità nel caso di morte dell'altro coniuge, anche dopo il divorzio e anche nel caso in cui l'altro coniuge si risposi. Nel caso in cui restino una ex moglie e una vedova, la pensione verrà divisa fra loro due, secondo la durata del matrimonio di ciascuna: è importante ricordare che la durata del matrimonio comprende anche il periodo della separazione, prima del divorzio.

La moglie che si separa senza figli non ha invece diritti sulla casa coniugale di proprietà del marito, il quale dovrà però garantirle il pagamento del canone per un'abitazione adeguata nel caso lei non se lo possa permettere; se la casa è di proprietà comune, sempre in assenza di figli, starà al buon senso dei coniugi, e degli avvocati che li assisteranno, scegliere la soluzione migliore caso per caso (venderla a terzi e dividere il ricavato secondo le quote di proprietà, oppure acquistare l'un coniuge la quota dell'altro, o infine lasciare che il coniuge più debole, appunto in genere la moglie, continui ad abitarla e considerare questo come parte del mantenimento dovuto dal marito).

Diversa è la situazione nel caso in cui dal matrimonio siano nati figli, che al momento della separazione sono minorenni, oppure maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti.
In questo caso, sono i figli ad avere diritto di rimanere nella casa in cui vivevano prima della separazione dei genitori, senza vederla mutata. La casa verrà quindi assegnata, con gli arredi, al genitore che avrà con loro la residenza, normalmente la madre. L'assegnazione rimarrà fino a quando l'ultimo dei figli non sarà economicamente autosufficiente, o non vivrà più con lei.
In seguito, la situazione sarà identica a quella della moglie senza figli.

La madre che si separa, oltre al diritto al mantenimento per sé se economicamente più debole del marito, ha comunque diritto al versamento di un assegno per il mantenimento dei figli che vivono con lei, sempre minorenni oppure maggiorenni ma non ancora autosufficienti.
Anche l'entità di questo contributo dipende dalla situazione economica di ciascuno dei genitori e dal tenore di vita goduto dai figli durante il matrimonio, che nei limiti del possibile dovrebbe non subire restrizioni, le quali andrebbero ad aggiungersi al disagio già derivante dal fatto che mamma e papà si separano

Veniamo però ai doveri. Perché, se madre, la moglie che si separa ha anche precisi doveri. E non sempre lo sa.

Fino al 2006, era prassi dei tribunali, in caso di separazione, affidare quasi sempre i figli minori alla madre. Il padre, pur mantenendo il suo ruolo, aveva di solito solo un diritto/dovere di vigilanza sulle decisioni relative all'educazione e all'istruzione dei figli. Erano rari, e per lo più frutto di accordo fra i genitori, i casi di affidamento congiunto dei bambini. La legge 8 febbraio 2006 n. 54 ha modificato gli articoli del codice civile relativi a questo argomento, introducendo come regola generale quella dell'affidamento dei figli condiviso fra i genitori (e come eccezione, che dev'essere ben motivata, l'affidamento esclusivo a uno solo di loro). L'articolo 155 del codice civile stabilisce infatti che, anche in caso di separazione dei genitori, “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi” e, inoltre, che le decisioni “di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione o alla salute sono assunte di comune accordo”.

La madre, con la quale normalmente i figli vivono, è quindi tenuta non solo a favorire il loro rapporto con il padre, ma anche a comunicare e collaborare con l'ex marito, almeno per quanto riguarda il ruolo di genitori.

Questo può essere un grande peso, quando abbiamo a che fare con padri che poco si occupano degli incombenti come scuola o visite mediche dei bambini, ma allo stesso tempo pretendono di dire la loro sulle scelte della madre - che invece quotidianamente segue i figli nei compiti, conosce gli insegnanti, ha il rapporto con il pediatra. Va però ricordato che anche il padre ha il dovere - non solo il diritto - di occuparsi dei figli. Perché sono questi, specie dopo l'emanazione della legge n. 54 del 2006 citata sopra, ad avere il diritto alla “bigenitorialità”, che vuol dire poter contare su due genitori - e non solo la madre - che si prendono cura di loro.

Questo dev'essere rammentato ai padri che, della regola dell'affidamento condiviso, troppo spesso hanno presente gli onori, ma non abbastanza gli oneri.

Francesca Agnisetta
Avvocato, esperto in diritto di famiglia