Alfano: “il Prefetto di ferro” che annulla le unioni gay

Presa di posizione politica della giunta Milanese sulle trascrizione delle nozze gay all'estero. Passa la mozione presentata dalla sinistra. Ma, in attesa di una legge nazionale, quale significato ha l'annullamento prefettizio dichiarato dal Ministro dell'Interno verso i Sindaci "dissidenti"? Lo spiega Davide Steccanella, avvocato penalista a Milano. ()
alfano nozze gay
Evidentemente convinto che sulle future sorti del nostro disastrato paese incomba una pericolosissima “orda gay”, pronta a far strali delle famigliole da Mulino bianco che tanto piacciono al sciur Barilla, ecco che il Ministro dell’Interno non trova nulla di meglio che minacciare di futuri annullamenti prefettizi quei (pochi) Sindaci che avevano di recente osato trascrivere quelle nozze tabù che alcune terre straniere invece consentono senza divieti a tutte le coppie che si amano.
“Manderò una circolare a tutti i prefetti per inibire ai Sindaci tale atto” tuona il ben poco “angelico” Alfano “e per gli eventuali Sindaci che non dovessero obbedire scatterà l’annullamento prefettizio”.

Ma, si sono domandati in molti dopo aver letto la “sparata” di Alfano, il Prefetto può davvero annullare la trascrizione del Sindaco?
Dubbio più che legittimo, visto che in forza della Legge n. 125 del 2008 il Sindaco svolge la funzione di “Ufficiale del Governo” e come tale delegato al compimento di alcuni atti tra i quali, si legge all’art. 3, quello della “tenuta dei registri dello Stato civile”.
E a tal punto è così, che al successivo art. 11 è previsto addirittura che il Prefetto possa intervenire “in caso di inerzia del Sindaco”.
Solo che in questo caso non si tratterebbe di “inerzia” bensì di eccesso di “attivazione”, in quanto il Sindaco avrebbe trascritto su quei registri a lui affidati anche una unione ritenuta dal Ministro “contraria alla legge italiana che non prevede matrimoni tra persone dello stesso sesso”.
Quindi, non potendo necessariamente il legislatore prevedere la “fantasia” di Alfano, la legge sui Sindaci appena citata, non ci consente di risolvere l’enigma.

Vediamo allora quali sono i poteri del Prefetto che la Legge n. 121 del 1981 definisce, all’art. 13: “Autorità provinciale di Pubblica sicurezza”, ma tra gli stessi non si ravvisa quello di annullare di ufficio le Ordinanze sindacali.
È ben vero che sulla base di quanto previsto al terzo comma del citato articolo 13 la più recente Giurisprudenza amministrativa ha stabilito che poiché “spetta al Prefetto promuovere ogni misura idonea a garantire unità di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attività degli agenti di Pubblica sicurezza promuovendo le misure occorrenti”, tra quest’ultime “non può che essere incluso anche il potere di annullamento di ufficio degli atti adottati dal Sindaco che risultano illegittimi o che comunque minano la menzionata unità di indirizzo” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 giugno 2008, n. 3076, ric. Comune di Azzano Decimo).
Quindi apparentemente questo precedente specifico sembra segnare un punto a favore del Ministro Alfano, ma a ben guardare, e forse, non è proprio così.

Nel caso in oggetto infatti, si trattava di annullamento prefettizio di una Ordinanza di un Sindaco che aveva inibito alle donne di diversa religione l’uso del velo in luogo pubblico, perché da lui ritenuto in contrasto con l’art. 5 della Legge 152 del 1975 che “vieta l’uso di caschi protettivi o qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”.
Ora, al di là del merito della Ordinanza sindacale, che ci fa per vero più apprezzare il Prefetto del Sindaco, occorre osservare che si versava in materia di “pubblica sicurezza” o comunque di “ordine pubblico” visto che veniva richiamata la “famigerata” Legge Reale, ed è fuor di dubbio che in subietta materia il Sindaco si trovi in rapporto gerarchicamente subordinato rispetto al Prefetto.

Ma nel caso che oggi interessa, vien da domandarsi, la questione relativa alla trascrizione o meno nei registri del Comune di Bologna (tanto per non fare nomi) di un matrimonio omosessuale celebrato all’estero, coinvolge forse ragioni di “ordine pubblico”?
Non si direbbe, e neppure, sia consentito, di “salute pubblica” o di “igiene”, materie da sempre, e per secolare tradizione, affidate al supremo vaglio del Prefetto anche con il ricorso alle cd. Ordinanze contingibili e urgenti (si pensi alle epidemie o ai disastri sismici), perché davvero non si coglie quale possa essere il pericolo alla salute o alla igiene dei cittadini il consentire una trascrizione di nozze omosessuali.
Piuttosto si tratterebbe invece di verificare la eventuale illegittimità di quell’atto rispetto a quelle norme del codice civile che regolano il cd. diritto di famiglia.

Ma se così fosse non si crede davvero che possa rientrare tra le prerogative del Prefetto quella di annullare di ufficio l’atto del Sindaco, posto che lo stesso dovrebbe essere semmai rimesso, in caso di contestazione, alla esclusiva valutazione della competente Autorità Giudiziaria, e non certo di altri.
A tal proposito si rammenta che di recente proprio il Tribunale di Grosseto ha ordinato al Sindaco del luogo dei ricorrenti di trascrivere sui locali registri il matrimonio omosessuale dagli stessi celebrato all’estero, evidentemente non ravvisandone alcuna illegittimità, ragion per cui si consiglia vivamente ai Sindaci meno inclini a subire i diktat del Ministro in carica di proseguire per la strada intrapresa, e di “resistere” alle minacce.

Accogliere la richiesta di trascrivere anche in Italia una unione già “riconosciuta” tra due persone che si amano appartiene a quei minimali principi di civiltà che da tempo ed altrove risultano ormai consolidati, e non lede il diritto di nessuno.
Alfano vorrà adire a quel punto la Autorità Giudiziaria ? Benissimo, Ministro, lo faccia, noi nel frattempo confidiamo nei Sindaci e nei Giudici, tra i quali sovente si trovano, e mi scusi tanto se glielo dico con tutto il cuore, persone assai migliori di certi… Ministri.

Davide Steccanella
Avvocato in Milano

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