Violenza sessuale. Una sentenza contestata

Rapporti sessuali fra un sessantenne e una undicenne. La Cassazione annulla con rinvio la sentenza di condanna. Il penalista ne spiega i motivi.
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La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una Sentenza di condanna per violenza sessuale di un assistente sociale di 60 anni ai danni di una bambina di 11 in quanto erano state negate alcune attenuanti richieste dall’imputato.
Ne parliamo con l'avvocato Davide Steccanella, penalista.

I fatti
Una bambina di Catanzaro, 11 anni, famiglia disagiata, viene affidata a un assistente sociale sui 60 perché la segua nei compiti. Si crea una relazione con rapporti sessuali fra i due.  Il Tribunale di Catanzaro condanna l'uomo in primo e in secondo grado a 5 anni. La Cassazione annulla la sentenza d’appello e rinvia a Catanzaro a una diversa Corte di merito.

La spiegazione del penalista

Hanno fatto molto discutere le motivazioni con le quali la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio una Sentenza di condanna per violenza sessuale di un assistente sociale di 60 anni ai danni di una bambina di 11, al punto che da più parti si è letto persino che la Suprema Corte avrebbe addirittura stabilito che è meno grave quando tra i due esiste un “rapporto sentimentale”.
Ma non è così: la Corte di legittimità non è entrata nel merito della vicenda- anche perché non poteva farlo- né tanto menoha fornito linee guida su quando una violenza sessuale debba intendersi più o meno grave di un’altra, ma ha solo spiegato ai giudici di merito perché la loro precedente motivazione, su alcuni specifici punti dedotti dal ricorrente, non era conforme al diritto.

Le critiche, pur sempre legittime di fronte a una decisione che riguarda fatti-reato di forte impatto emotivo e sociale, non hanno tenuto conto che a differenza da quanto avvene nel processo di merito, ove esistono due gradi di giudizio (primo grado e appello), avanti la suprema Corte, la sola e unica imputata è la Sentenza e non già la persona fisica cui è attribuito il reato.
In questo caso si trattava di giudicare una violenza sessuale “presunta” per legge perché, nonostante effettivamente tra i due soggetti intercorresse un rapporto sentimentale, il nostro ordinamento non ritiene validamente espresso il consenso di un soggetto infra-quattordicenne ad un rapporto sessuale con un adulto che pertanto punisce a titolo di violenza sessuale.
Nella specie il ricorrente, condannato sia in primo che secondo grado a 5 anni di reclusione, aveva richiesto alla Corte di Cassazione di valutare la correttezza giuridica della motivazione di condanna su tre specifici punti che avevano influito, non già sull’accertamento della penale responsabilità (si legge, mai messa in dubbio neppure dalla stessa difesa), bensì sulla finale determinazione della pena inflitta.

Questo perché secondo il nostro Ordinamento ogni provvedimento giurisdizionale deve essere motivato a pena di nullità, e tale motivazione deve risultare non necessariamente condivisibile, ma immune da vizi logici, in pratica il lettore dovrebbe concludere la lettura di una Sentenza dicendo “non sono d’accordo su quanto deciso, ma è ben spiegato perché i giudici sono pervenuti a decidere così”.
E la Corte di legittimità, nelle motivazioni depositate il 13 novembre 2013, ha ben spiegato perché quei tre punti, dedotti in sede di ricorso avverso la sentenza di merito, dovevano effettivamente essere riveduti da altri giudici di merito, cui è stato quindi rinviato il processo affinché, questi ultimi ne correggesse quegli specifici tre errori di diritto.

I tre punti ritenuti non adeguatamente motivati dai giudici di merito erano quelli relativi alla mancata concessione all’imputato di due attenuanti (il fatto di minore gravità e l’avvenuto risarcimento del danno), e quello relativo alla quantificazione della pena base di anni 5.
Il diniego alla attenuante del fatto di minor gravità era stato motivato esclusivamente sulla ritenuta sussistenza del reato contestato che era appunto un caso di violenza sessuale presunta in ragione della minore età della vittima, e correttamente i giudici di legittimità hanno ricordato che quella speciale attenuante è prevista anche per quel reato, ragion per cui, così motivato, tale diniego appariva palesemente illegittimo.
Per capirci, è come se di fronte alla richiesta di applicare ad un caso di rapina la attenuante del fatto di minor gravità si dicesse di no siccome è…una rapina.

La Corte di Cassazione quindi non ha affatto detto che siccome tra i due soggetti intercorreva un rapporto sentimentale allora la violenza presunta oggetto di giudizio era meno grave, ma ha solo detto che a fronte del fatto storico ricostruito dal processo di merito e che aveva escluso qualsiasi attività di costrizione della minore, non era giuridicamente corretto negare tale attenuante sol perché la vittima era minorenne. Diverso sarebbe stato se la Corte di Appello avesse invece motivato il diniego sulla notevole differenza di età o sul fatto che trattavasi di un assistente sociale cui la minore era stata affidata, ma così non è stato, e quindi ben ha fatto la Corte di legittimità ad annullare quella parte di motivazione.
Anche il secondo diniego alla ulteriore attenuante del risarcimento del danno (l’imputato, si legge, aveva messo a disposizione alcune somme, anche per i familiari della vittima) era stato male motivato dalla Corte di Appello sulla asserita “non congruità” di quelle somme a fronte del maggiore danno psicologico provocato alla vittima, ma correttamente i giudici di legittimità hanno fatto notare che, aldilà della petizione di principio, i giudici di merito non avevano svolto su tale aspetto nessun accertamento, quasi sancendone una generale, quanto apodittica ovverosia non motivata, non risarcibilità, inducendo per la seconda volta la Suprema Corte a ricordare che essendo tale attenuante prevista anche per quel tipo di reato, così motivato, anche quel secondo diniego, appariva palesemente illegittimo.

Infine la Cassazione ha rilevato anche la erroneità della motivazione posta a base della quantificazione di una pena vicina ai limiti massimi perché basata, si legge, su una ritenuta “particolare intensità del dolo” dell’imputato.
A sostegno di tale valutazione, infatti, la Corte di merito aveva indicato due specifici fatti (dotazione di un telefonino cellulare alla minore e costruzione di una sua falsa relazione con un coetaneo) che il processo di merito aveva invece pacificamente accertato non fossero in alcun modo attribuibili all’imputato.
Quindi ed anche qui bene ha fatto la Corte di Cassazione a rinviare la Sentenza ad altri giudici, affinché costoro motivino meglio la scelta di infliggere all’imputato la pena quasi al massimo.
Infatti, e questo va pure ricordato, i “nuovi” giudici di merito ben potranno, in sede di rinvio, ribadire la medesima pena, e anche gli stessi dinieghi di circostanze attenuanti, solo che stavolta dovranno spiegarne il “perché” in modo maggiormente sensato.
E siccome la sentenza annullata tutto questo non lo aveva fatto, la Sentenza di annullamento della Cassazione, oggetto di tante quanto inutili polemiche, si presenta in punto di diritto (ma anche di logica) una volta tanto del tutto ineccepibile.

Davide Steccanella,
avvocato in Milano