Referendum. «L’Alta Corte disciplinare è un’istituzione eccentrica e potenzialmente intimidatoria»
I magistrati in Italia, come tutti i funzionari pubblici, già rispondono civilmente, penalmente, contabilmente e disciplinarmente. Dunque, a che serve l’Alta Corte disciplinare prevista da questa riforma?
(Maurizio Bardi)04/03/2026
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Nelle precedenti interviste abbiamo esaminato il tema dell’equilibrio tra i poteri, il ruolo del CSM e il dibattito sulla separazione delle carriere.
La riforma costituzionale interviene però anche sul sistema disciplinare, prevedendo l’istituzione di un’Alta Corte. Si tratta di una novità senza precedenti nel panorama comparato, che solleva interrogativi rilevanti sotto il profilo costituzionale e ordinamentale.
Ne parliamo ancora con Sergio Rossetti, magistrato del Tribunale di Milano, membro della Giunta Esecutiva Centrale dell’ANM e componente del Comitato per il NO.
Dottor Rossetti, la riforma introduce l’Alta Corte disciplinare. Perché l’ANM la considera una scelta problematica?
Perché si tratta di un’istituzione eccentrica, priva di reali modelli di riferimento negli altri sistemi europei, e la cui ratio appare difficilmente comprensibile sul piano dell’efficienza e delle garanzie. L’intervento si inserisce, peraltro, in un contesto in cui si prevede già il sorteggio dei membri togati dei due CSM: se l’obiettivo fosse quello dichiarato e cioè quello di assicurare maggiore distacco dalle correnti, tale assetto risulterebbe già raggiunto con l’estrazione a sorte dei due CSM. L’introduzione di un ulteriore organo, quindi, non appare sorretta da una necessità sistemica evidente. Ciò è solo una spia che indica che, probabilmente, l’Alta Corte ha uno scopo diverso e cioè quello di intimidire la magistratura.
Qual è il primo elemento di contraddizione che rileva?
È paradossale che si invochi la separazione tra giudici e pubblici ministeri per evitare una presunta “giustizia tra colleghi” e poi si preveda, proprio nell’Alta Corte, la compresenza di giudici e di pubblici ministeri, se pure tutti di Cassazione. L’argomento utilizzato per giustificare la riforma e cioè la separazione delle carriere, improvvisamente, sembra venire meno nella disciplina dell’organo chiamato a giudicare disciplinarmente i magistrati.
Vi sono ulteriori profili critici?
Sì, numerosi. Innanzitutto l’Alta Corte riguarderebbe esclusivamente la magistratura ordinaria, lasciando fuori quella amministrativa e contabile, senza che emerga una ragione razionale di questa differenziazione. Inoltre, in apparente tensione con il principio costituzionale secondo cui i magistrati si distinguono solo per funzioni, si stabilisce che possano farne parte soltanto magistrati che abbiano svolto servizio presso la Corte di Cassazione, cioè i giudici più distanti dal merito e dalle concrete dinamiche in cui nascono le contestazioni disciplinari.
Anche il sistema delle impugnazioni suscita perplessità?
Certamente. Dalla lettura del testo emerge che le decisioni dell’Alta Corte non sarebbero impugnabili davanti alla Corte di Cassazione, ma soltanto dinanzi a un’altra sezione dello stesso organo. Si tratta di una soluzione che solleva dubbi sotto il profilo del giusto processo, principio che la stessa riforma richiama quando parla di separazione delle carriere, ma che qui verrebbe applicato in modo meno garantista ai magistrati rispetto a quanto avviene per gli altri cittadini.
Che cosa si sa sulla composizione concreta dei collegi?
Molto poco, ed è un ulteriore elemento di incertezza. Non è espressamente assicurato che, nelle singole sezioni, il numero dei magistrati togati sia sempre superiore a quello dei membri laici di nomina politica. Alcuni costituzionalisti hanno evidenziato che potrebbero perfino costituirsi sezioni distinte per giudici e pubblici ministeri: in tal caso, considerato il numero esiguo di componenti requirenti (solo 3), sarebbe impossibile garantire collegi con una maggioranza togata sia in primo grado sia in sede di impugnazione.
Vi sono anche criticità di carattere organizzativo?
Sì, e sono tutt’altro che marginali. I componenti dell’Alta Corte – magistrati della Cassazione posti fuori ruolo – si troverebbero a trattare un numero estremamente limitato di procedimenti disciplinari, a fronte dell’elevatissimo carico di lavoro che normalmente grava sui magistrati di legittimità. Si prospetta, dunque, un organo costoso e poco efficiente, destinato a sottrarre risorse professionali preziose senza un reale beneficio per il sistema.
Dal punto di vista dei dati, l’attuale sistema disciplinare del CSM funziona?
Certamente. La Sezione disciplinare del CSM sanziona mediamente circa lo 0,5% dei magistrati ogni anno, con sanzioni che vanno dalla censura alla rimozione. Si tratta di percentuali in linea con altri Paesi europei comparabili: in Spagna, ad esempio, la percentuale è intorno allo 0,3%, in Francia circa allo 0,1%. Non emerge quindi alcuna anomalia tale da giustificare una riforma costituzionale di questa portata.
Alcuni sostengono che la giustizia disciplinare italiana sarebbe “domestica” e poco incisiva. È così?
È un’affermazione che non tiene conto del funzionamento concreto del sistema. Ogni esposto genera un doppio fascicolo: uno presso il Procuratore Generale e uno presso il Ministero della Giustizia. Se il Procuratore Generale non promuove l’azione disciplinare lo comunica al ministero che può farlo autonomamente entro sessanta giorni. Dunque, gli strumenti per esercitare l’azione disciplinare esistono già e non richiedono modifiche costituzionali. Basta che il Ministro si organizzi, se è vero, come dice, che i magistrati non pagano mai. La mia sensazione è che i magistrati paghino per i propri errori e che questa questione della giustizia domestica sia stata sollevata ad arte per incidere sull’indipendenza della magistratura.
E il tema delle ingiuste detenzioni?
Anche su questo punto il dibattito pubblico è spesso semplificato. Le ingiuste detenzioni in Italia sono stimate intorno all’1,3% dei casi, una percentuale non superiore – e anzi inferiore – rispetto ad altri ordinamenti europei. Inoltre, lo stesso Ministero della Giustizia ha chiarito che, in ogni caso di ingiusta detenzione indennizzata, l’Ispettorato valuta la sussistenza di eventuali profili disciplinari: finora non sono state contestate violazioni disciplinari legate alla concessione di misure cautelari poi rivelatesi infondate alla luce dello sviluppo del processo.
Quindi il problema non è l’assenza di controlli?
Esattamente. I magistrati, come tutti i funzionari pubblici, rispondono civilmente, penalmente, contabilmente e disciplinarmente. Il Ministero dispone già di un potere autonomo di incolpazione e anche di impugnazione delle decisioni disciplinari del CSM davanti alle Sezioni Unite. Se si ritiene che i procedimenti disciplinari siano pochi, si può intervenire nell’ambito degli strumenti ordinari già previsti, senza incidere sulla Costituzione.
Qual è, allora, il rischio sistemico dell’Alta Corte?
Il rischio è che l’istituzione assuma una funzione prevalentemente simbolica e, in concreto, intimidatoria nei confronti della magistratura. Un organo disciplinare dall’architettura incerta, selezionato con criteri discutibili e dotato di garanzie processuali ridotte può generare un clima di pressione sull’esercizio della funzione giurisdizionale.
In conclusione, quale dovrebbe essere la priorità?
La priorità dovrebbe essere quella di garantire ai magistrati le condizioni per esercitare la giurisdizione in piena autonomia e senza timori. L’indipendenza non è un privilegio corporativo, ma una garanzia per i cittadini: giudici e pubblici ministeri devono poter applicare la legge con serenità, senza il rischio che l’assetto disciplinare venga percepito come uno strumento punitivo o di condizionamento dell’attività giudiziaria.
La riforma costituzionale interviene però anche sul sistema disciplinare, prevedendo l’istituzione di un’Alta Corte. Si tratta di una novità senza precedenti nel panorama comparato, che solleva interrogativi rilevanti sotto il profilo costituzionale e ordinamentale.
Ne parliamo ancora con Sergio Rossetti, magistrato del Tribunale di Milano, membro della Giunta Esecutiva Centrale dell’ANM e componente del Comitato per il NO.
Dottor Rossetti, la riforma introduce l’Alta Corte disciplinare. Perché l’ANM la considera una scelta problematica?
Perché si tratta di un’istituzione eccentrica, priva di reali modelli di riferimento negli altri sistemi europei, e la cui ratio appare difficilmente comprensibile sul piano dell’efficienza e delle garanzie. L’intervento si inserisce, peraltro, in un contesto in cui si prevede già il sorteggio dei membri togati dei due CSM: se l’obiettivo fosse quello dichiarato e cioè quello di assicurare maggiore distacco dalle correnti, tale assetto risulterebbe già raggiunto con l’estrazione a sorte dei due CSM. L’introduzione di un ulteriore organo, quindi, non appare sorretta da una necessità sistemica evidente. Ciò è solo una spia che indica che, probabilmente, l’Alta Corte ha uno scopo diverso e cioè quello di intimidire la magistratura.
Qual è il primo elemento di contraddizione che rileva?
È paradossale che si invochi la separazione tra giudici e pubblici ministeri per evitare una presunta “giustizia tra colleghi” e poi si preveda, proprio nell’Alta Corte, la compresenza di giudici e di pubblici ministeri, se pure tutti di Cassazione. L’argomento utilizzato per giustificare la riforma e cioè la separazione delle carriere, improvvisamente, sembra venire meno nella disciplina dell’organo chiamato a giudicare disciplinarmente i magistrati.
Vi sono ulteriori profili critici?
Sì, numerosi. Innanzitutto l’Alta Corte riguarderebbe esclusivamente la magistratura ordinaria, lasciando fuori quella amministrativa e contabile, senza che emerga una ragione razionale di questa differenziazione. Inoltre, in apparente tensione con il principio costituzionale secondo cui i magistrati si distinguono solo per funzioni, si stabilisce che possano farne parte soltanto magistrati che abbiano svolto servizio presso la Corte di Cassazione, cioè i giudici più distanti dal merito e dalle concrete dinamiche in cui nascono le contestazioni disciplinari.
Anche il sistema delle impugnazioni suscita perplessità?
Certamente. Dalla lettura del testo emerge che le decisioni dell’Alta Corte non sarebbero impugnabili davanti alla Corte di Cassazione, ma soltanto dinanzi a un’altra sezione dello stesso organo. Si tratta di una soluzione che solleva dubbi sotto il profilo del giusto processo, principio che la stessa riforma richiama quando parla di separazione delle carriere, ma che qui verrebbe applicato in modo meno garantista ai magistrati rispetto a quanto avviene per gli altri cittadini.
Che cosa si sa sulla composizione concreta dei collegi?
Molto poco, ed è un ulteriore elemento di incertezza. Non è espressamente assicurato che, nelle singole sezioni, il numero dei magistrati togati sia sempre superiore a quello dei membri laici di nomina politica. Alcuni costituzionalisti hanno evidenziato che potrebbero perfino costituirsi sezioni distinte per giudici e pubblici ministeri: in tal caso, considerato il numero esiguo di componenti requirenti (solo 3), sarebbe impossibile garantire collegi con una maggioranza togata sia in primo grado sia in sede di impugnazione.
Vi sono anche criticità di carattere organizzativo?
Sì, e sono tutt’altro che marginali. I componenti dell’Alta Corte – magistrati della Cassazione posti fuori ruolo – si troverebbero a trattare un numero estremamente limitato di procedimenti disciplinari, a fronte dell’elevatissimo carico di lavoro che normalmente grava sui magistrati di legittimità. Si prospetta, dunque, un organo costoso e poco efficiente, destinato a sottrarre risorse professionali preziose senza un reale beneficio per il sistema.
Dal punto di vista dei dati, l’attuale sistema disciplinare del CSM funziona?
Certamente. La Sezione disciplinare del CSM sanziona mediamente circa lo 0,5% dei magistrati ogni anno, con sanzioni che vanno dalla censura alla rimozione. Si tratta di percentuali in linea con altri Paesi europei comparabili: in Spagna, ad esempio, la percentuale è intorno allo 0,3%, in Francia circa allo 0,1%. Non emerge quindi alcuna anomalia tale da giustificare una riforma costituzionale di questa portata.
Alcuni sostengono che la giustizia disciplinare italiana sarebbe “domestica” e poco incisiva. È così?
È un’affermazione che non tiene conto del funzionamento concreto del sistema. Ogni esposto genera un doppio fascicolo: uno presso il Procuratore Generale e uno presso il Ministero della Giustizia. Se il Procuratore Generale non promuove l’azione disciplinare lo comunica al ministero che può farlo autonomamente entro sessanta giorni. Dunque, gli strumenti per esercitare l’azione disciplinare esistono già e non richiedono modifiche costituzionali. Basta che il Ministro si organizzi, se è vero, come dice, che i magistrati non pagano mai. La mia sensazione è che i magistrati paghino per i propri errori e che questa questione della giustizia domestica sia stata sollevata ad arte per incidere sull’indipendenza della magistratura.
E il tema delle ingiuste detenzioni?
Anche su questo punto il dibattito pubblico è spesso semplificato. Le ingiuste detenzioni in Italia sono stimate intorno all’1,3% dei casi, una percentuale non superiore – e anzi inferiore – rispetto ad altri ordinamenti europei. Inoltre, lo stesso Ministero della Giustizia ha chiarito che, in ogni caso di ingiusta detenzione indennizzata, l’Ispettorato valuta la sussistenza di eventuali profili disciplinari: finora non sono state contestate violazioni disciplinari legate alla concessione di misure cautelari poi rivelatesi infondate alla luce dello sviluppo del processo.
Quindi il problema non è l’assenza di controlli?
Esattamente. I magistrati, come tutti i funzionari pubblici, rispondono civilmente, penalmente, contabilmente e disciplinarmente. Il Ministero dispone già di un potere autonomo di incolpazione e anche di impugnazione delle decisioni disciplinari del CSM davanti alle Sezioni Unite. Se si ritiene che i procedimenti disciplinari siano pochi, si può intervenire nell’ambito degli strumenti ordinari già previsti, senza incidere sulla Costituzione.
Qual è, allora, il rischio sistemico dell’Alta Corte?
Il rischio è che l’istituzione assuma una funzione prevalentemente simbolica e, in concreto, intimidatoria nei confronti della magistratura. Un organo disciplinare dall’architettura incerta, selezionato con criteri discutibili e dotato di garanzie processuali ridotte può generare un clima di pressione sull’esercizio della funzione giurisdizionale.
In conclusione, quale dovrebbe essere la priorità?
La priorità dovrebbe essere quella di garantire ai magistrati le condizioni per esercitare la giurisdizione in piena autonomia e senza timori. L’indipendenza non è un privilegio corporativo, ma una garanzia per i cittadini: giudici e pubblici ministeri devono poter applicare la legge con serenità, senza il rischio che l’assetto disciplinare venga percepito come uno strumento punitivo o di condizionamento dell’attività giudiziaria.
