Municipio 3. Assegnazione immobili confiscati
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO A TITOLO GRATUITO E PER FINALITÀ SOCIALI DEGLI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ E TRASFERITI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MILANO.
(Mietta Pellegrini)26/06/2024
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 24 luglio 2024 ore 12:00
https://servizi.comune.milano.it/en/dettaglio-contenuto/-/asset_publisher/pqxq/content/avviso-pubblico-assegnazione-in-concessione-uso-a-titolo-gratuito-per-finalita-sociali-immobili-confiscati-alla-criminalita-organizzata
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Premesso che il D. Lgs. n.159/2011 all’art. 48 “Destinazione dei beni e delle somme”, comma 3, lettera c) e successive modifiche e integrazioni prevede che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata sono “trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.”