Il meglio del peggio

Approvata la nuova legge di revisione del Sistema Sanitario Lombardo. La “cura” Moratti al Servizio Sanitario Lombardo (2° puntata) ()
moratti
Mentre scrivo, addì 2 dicembre, il parto travagliato della nuova “non riforma” a cura della Giunta Lombarda si è concluso. Anche i giornalisti del Palazzo non sanno come chiamare questa revisione della vituperata legge 23. Molto probabilmente sarà numerata legge 22 del 2021 se seguiranno l’ordine cronologico.
Il travaglio c’è stato, accompagnato, come ha detto la madrina Moratti, da una serie di audizioni con gli stakeholder e da 20 giorni di dura opposizione da parte delle minoranze, ma alla fine, la stessa, assicura entusiasta che la neonata legge cambierà in meglio la situazione d’incertezza che è diffusa tra i cittadini lombardi, primi fra tutti coloro che devono accedere alle cure ospedaliere e del territorio per necessità irrinunciabili, per le malattie stagionali e più spesso per le malattie croniche.

Al parto glorioso sembra che non fosse presente il padre convalescente (Fontana); presente poi resuscitato per la conferenza stampa nel corso della quale, tra salamelecchi reciproci e congratulations tra i presenti nel proscenio, è stato dato il lieto annuncio: la nuova legge prevede un potenziamento del Servizio Sanitario Regionale in particolare per la medicina territoriale e l’assistenza domiciliare integrata. Siate lieti cittadini lombardi - ha esordito la vicepresidente e assessora - le vostre sofferenze stanno giungendo al termine. La legge novella, sappiate increduli, precisa le competenze tra i vari organismi pubblici (ATS, ASST, Assessorato, Regione); istituisce tanti distretti, Case di Comunità, Centrali Operative territoriali e, dulcis in fundo, permetterà nuove e numerose assunzioni di personale sanitario (medici e infermieri).

Dal Quotidiano Sanità
Per brevità. lasciatemi fare il copia-incolla parziale dell’articolo apparso su Quotidiano Sanità a firma del suo direttore che mirabilmente sintetizza i contenuti del provvedimento.

I PRINCIPI - All’articolo 1 viene introdotto l’approccio one health“ finalizzato ad assicurare globalmente la protezione e la promozione della salute, tenendo conto della stretta relazione tra la salute umana, la salute degli animali e l’ambiente”, e vengono promossi quali “elementi fondamentali di un corretto stile di vita” la prevenzione e l’attività sportiva e motoria. Tra le finalità, vengono sottolineate la promozione dell’innovazione tecnologica, il potenziamento della medicina digitale, il rafforzamento della medicina territoriale, lo sviluppo della medicina di genere.

STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE- Sempre l’articolo 1 stabilisce, per assicurare libertà di scelta al cittadino, “equivalenza e integrazione dell’offerta sanitaria e sociosanitaria delle strutture pubbliche e delle strutture private accreditate” e, “in un’ottica di trasparenza”, “parità di diritti e di doveri tra soggetti pubblici e privati che operano all’interno del Servizio Sanitario Locale”. Si precisa che l’accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private (selezionate con procedura ad evidenza pubblica) si perfeziona con l’iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate. Viene istituito un Tavolo permanente con le rappresentanze dei soggetti gestori pubblici e privati “per contribuire alla corretta attuazione della programmazione regionale” (art.5).

RICERCA SCIENTIFICA - Stabilito un “forte impulso” alla ricerca (art. 2-3): si prevede la creazione di una “rete regionale della ricerca compresa quella biomedica” e si favorisce lo sviluppo di network scientifici.

L’art. 4 si occupa del piano pandemico regionale, “declinazione del piano nazionale”, con durata quinquennale. Viene istituito (art. 15) il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, ente di diritto pubblico con autonomia organizzativa, che si occuperà tra l’altro di ricerca e sviluppo di nuovi vaccini.

REGIONE E ASSESSORATO - L’assessorato al Welfare sarà sempre più caratterizzato da un ruolo di governo forte, anche attraverso l’irrobustimento della funzione di indirizzo nei confronti delle Agenzie di tutela della salute e degli erogatori pubblici e privati. Le funzioni principali: programmazione strategica, piano sociosanitario, sviluppo dell’innovation comunication technology, osservatorio epidemiologico, accreditamento delle strutture pubbliche e private.

SEPARAZIONE DI FUNZIONI - Alle ATS vengono assegnate le funzioni di programmazione, acquisto, controllo; alle ASST e alle strutture sanitarie e sociosanitarie le funzioni erogative (art.7). Alle ATS spettano in particolare il coordinamento e la sottoscrizione dell’accordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

LE ASST - Alle Aziende sociosanitarie territoriali fanno riferimento i distretti e tutte le attività erogative. Le ASST (art. 8) sono articolate in due poli: polo ospedaliero,
organizzato in dipartimenti (compreso il dipartimento di emergenza e urgenza) e polo territoriale, suddiviso in distretti e dipartimenti territoriali (cure primarie, salute mentale e dipendenze, prevenzione).

RELAZIONI CON IL TERRITORIO - L’ASST è la sede di rilevazione dei bisogni del territorio in raccordo con la Conferenza dei Sindaci a livello di direzione generale e con i delegati dei Sindaci a livello distrettuale. Vengono previsti il Collegio e il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci (art. 25). Viene inoltre valorizzato il ruolo del volontariato (art. 29) e vengono istituiti il Forum di confronto permanente con le associazioni di pazienti, il Forum del terzo settore, il Tavolo regionale di confronto permanente con le organizzazioni sindacali, l’Osservatorio regionale con le associazioni di rappresentanza di enti locali, sindacali e professionali.

I DISTRETTI - I distretti della ASST, che avranno al vertice un direttore, comprendono una popolazione non inferiore a 100 mila abitanti, salvo che nelle aree montane e nelle aree a scarsa densità abitativa (art. 9) dove si riferiranno ad ambiti di 20 mila abitanti. Loro compito sarà “valutare il bisogno locale, fare programmazione e realizzare l’integrazione dei professionisti sanitari (medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali, infermieri e assistenti sociali)”. Nel distretto, che sarà “una sede fisica facilmente riconoscibile e accessibile dai cittadini”, troveranno posto le strutture territoriali previste dal PNRR: gli Ospedali di Comunità, le Case della Comunità, la cui gestione può essere affidata ai medici di medicina generale anche riuniti in cooperativa, le Centrali Operative Territoriali.

STRUTTURE TERRITORIALI - Le Case della Comunità, dove opereranno team multidisciplinari, costituiranno il punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie e saranno il punto di riferimento per i malati cronici. La gestione può essere affidata ai medici di medicina generale in associazione. Le Centrali Operative Territoriali (una per ogni distretto) avranno la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari e si avvarranno di tutte le attività di telemedicina e medicina digitale: televisita, teleconsulto, tele monitoraggio. L’Ospedale di Comunità sarà la struttura sanitaria della rete territoriale che si occuperà di ricoveri brevi edi pazienti con necessità di interventi sanitari a media/bassa intensità clinica. Di norma dotato di venti posti letto (fino ad un massimo di 40), avrà una gestione prevalentemente infermieristica.

AZIENDE OSPEDALIERE - Entro due anni dall’approvazione della legge prevista la possibilità di un piano di riordino complessivo della rete di offerta della Città Metropolitana di Milano con l’eventuale istituzione di nuove Aziende Ospedaliere. Nei successivi 36 mesi prevista la possibilità di istituire nuove aziende ospedaliere sul territorio lombardo (art. 8). Le aziende ospedaliere avranno un ufficio di pubblica tutela (art. 28).

MEDICI - All’art. 13 viene favorita una sempre maggiore integrazione tra i medici di medicina generale, il cui ruolo viene definito “centrale”, e gli specialisti ambulatoriali e ospedalieri. Previsto l’esercizio dell’attività dei medici delle cure primarie “preferibilmente attraverso l’erogazione delle prestazioni negli ospedali di comunità e nelle case della comunità”. Sinergia con le farmacie e potenziamento della presa in carico del paziente affetto da patologie croniche. Istituiti il Comitato di indirizzo cure primarie (composto da dirigenti della sanità, medici e infermieri). Sarà istituito (art. 23) anche un Comitato di rappresentanza delle professioni sanitarie composto da rappresentanti della Regione, degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie. Viene esteso alle zone disagiate il finanziamento di una specifica quota di borse aggiuntive per i medici di medicina generale (art. 22).

AMBULATORI TERRITORIALI - Viene istituita la nuova struttura territoriale destinata ai medici di medicina generale che decideranno di associarsi. Si tratta degli Ambulatori socio sanitari territoriali che avranno come compito prioritario la cura dei malati cronici. I medici, per i quali è prevista la tariffazione delle attività svolte, potranno avere a disposizione fondi per l’acquisto di apparecchiature per la diagnostica. Previste anche risorse per gli enti locali che metteranno adisposizione locali per questi ambulatori.

NOMINE - Vengono modificate le procedure di nomina dei direttori generali delle strutture sanitarie pubblica nonché di direttori sanitari, amministrativi e sociosanitario introducendo disposizioni per ampliare le possibilità di selezione (artt. 16 e 17).

AREU - All’art. 19 viene rafforzato il ruolo di AREU (Agenzia regionale per l’urgenza e l’emergenza). Estesa all’AREU la necessità di dotarsi di sistemi informativi tali da consentire la pianificazione delle attività, il controllo di gestione e la verifica delle attività (art. 27).

FARMACIE - Le farmacie non vengono più considerate semplicemente luoghi di vendita e distribuzione dei farmaci ma connotate da nuovi compiti che ne fanno punti di una rete capillare al servizio del cittadino. Per esempio, relativamente alla campagna vaccinale oppure ad attività da erogare in accordo con medici, ATS e ASST (art. 33). Le farmacie inoltre (art. 5) contribuiscono alla realizzazione della presa in carico dei pazienti cronici.

CRONOPROGRAMMA – Il potenziamento della rete territoriale deve essere realizzato e portato a compimento entro tre anni dalla data di entrata in vigore dellalegge. Entro 90 giorni è prevista l’istituzione dei distretti con la nomina dei direttori e l’istituzione dei Dipartimenti di cure primarie e dei dipartimenti funzionali di prevenzione. Entro 6 mesi dall’istituzione dei distretti verranno realizzate le Centrali Operative Territoriali. Ospedali e Case di Comunità verranno realizzate per il 40%entro il 2022, per il 30% entro il 2023 e il restante 30% entro il 2024. Entro 6 mesi dall’approvazione della legge nascerà anche il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive. Il completamento del potenziamento di tutta la rete territoriale è previsto in tre anni.

LE RISORSE - Per Regione Lombardia le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza consentono di prevedere 203 Case della Comunità, 60 Ospedali di Comunità e 101 Centrali Operative Territoriali con investimenti per oltre 300 milioni per le Case della Comunità, oltre 150 milioni per gli Ospedali di Comunità e 17,8milioni per le Centrali Operative Territoriali. Altri 85 milioni di fondi regionali verranno destinati per il Centro per la prevenzione delle malattie infettive. Complessivamente incluse le risorse regionali al potenziamento della rete di offerta vengono destinati 1 miliardo e 350 milioni di fondi per l’edilizia sanitaria. Man mano che verranno realizzate le nuove strutture, i costi del personale a regime sono così stimati: 17 milioni 800 mila euro nel 2022; 28 milioni 700 mila euro nel2023; 29 milioni 700 mila euro nel 2024. Viene istituito il Fondo regionale per la telemedicina (5 milioni).


Un po’ di storia

Lo so, cari ragazzi miei coetanei, è difficile capire qualcosa tra queste sigle, tra tutte queste novità e allora per rinverdire la mia appassita memoria e rinfrescare la vostra, faccio un breve riassunto delle puntate precedenti: la legge 23 nasce dalla feconda inseminazione operata da Maroni che germinò dapprima un Libro Bianco dal titolo “sullo sviluppo del sistema sociosanitario in Lombardia” e sottotitolo “Un impegno comune per la Salute” (Giugno 2014).
Il progetto di legge approda in Consiglio Regionale ma i tre padrini rappresentanti della maggioranza non sono molto d’accordo. Anche allora era vietato chiamarla riforma se non nei salotti dei rivoluzionari leghisti che volevano cambiare l’odiato modello lombardo di paternità celestiale. Alla fine tali Rizzi (quello dei milioni nel frigor) e Capelli riuscirono a formulare l’ennesima stesura del “nuovo” progetto di legge a fine maggio 2015.
In quei mesi Mantovani, Assessore alla sanità, si dimise per problemi con la giustizia e non poté assistere al varo della legge che si battezzò, nell’agosto successivo, con il numero 23.

I “vizi” di legge

La legge però aveva vizi congeniti. I soliti ministeri guastafeste di Roma la bollarono come illegittima ossia non conforme con le leggi nazionali. Questi ragazzacci lombardi già pensavano di essere uno Stato autonomo in cui la legge si fa e si disfa in casa. Erano ancora i tempi di Roma ladrona e dei roghi del tricolore.
“Tranquilli” disse il Maroni, già ministro e dunque conoscitore delle paludi romane. Interloquì con l’allora Ministro della salute del Governo Renzi, Lorenzin, (allora cofondatrice con Alfano nel Nuovo Centro Destra ora responsabile nazionale sanità per il PD). Loro due ebbero l’ideona di scrivere un accordo che sostanzialmente lasciava indenne la Legge 23 e la sua evoluzione “rivoluzionaria”. “Facciamo solo qualche modifica di facciata” si dissero, dichiarandola legittimabile solo dopo un periodo di sperimentazione di cinque anni.

La “sperimentazione”

Ogni anno di questo lustro, la Regione Lombardia doveva relazionare sugli effetti positivi della cura Maroni e la coppia “affidataria” (Maroni Lorenzin dovevano periodicamente incontrarsi per validare il percorso e i risultati raggiunti). A Roma non penso che abbiano letto i report regionali pieni di autovalutazioni trionfanti. Da parte del Ministero o da parte dei Ministri succedutesi non si mosse nemmeno una foglia e nulla risulta agli atti.

Nessun commissariamento
Altri rompiscatole (100.000 cittadini) di fronte all’ecatombe lombarda della primavera 2020 chiesero a gran voce il commissariamento per manifesta incapacità della coppia Fontana Gallera e misero sotto accusa anche gli effetti reali della legge 23 che aveva compiuto l’opera di desertificare i distretti e l’organizzazione dell’assistenza territoriale. Però il Ministro Speranza non osò promuovere il commissariamento (ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione) e delegò AGENAS di porre sotto esame tutto il Servizio Sanitario Lombardo. Successivamente la lettera dell’organismo tecnico AGENAS, pur mettendo in evidenza parecchi vuoti del castello sanitario lombardo, di fatto non lo bocciò ma prescrisse gli stessi colpevoli a sottoporsi agli esami di riparazione.

120 giorni per rimediare

Entro 120 giorni AGENAS indicò il tempo per definire la drastica terapia per rimediare almeno le più gravi discrasie tra la norma regionale e quella nazionale. La principale richiesta in quella nota era l’eliminazione delle 8 ATS per lasciare posto ad una unica che svolgesse le funzioni delegate dalla Regione. Poi la ricostruzione dei Distretti e l’assunzione della Regione di svolgere il ruolo di governo e di programmazione riconosciutele dalla Costituzione. Solo a fine luglio 2021 la Giunta propose il progetto di legge 187 che iniziò il suo percorso fino all’approvazione della legge avvenuta il 30 novembre.

Ragazze e ragazzi del baby boom, del prima e del dopo, la vostra pazienza sarà messa a dura prova dalla prossima puntata dove cercherò di spiegare i contenuti dopo la lettura del testo definitivo della REVISIONE.

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