chiedo scusa poi non intervengo più (anche perchè non sono il difensore della cassazione) ma rispetto a quanto scritto dal collega e riportato dalla sig.ra Natoli (mi chiamo steccanella non stancanelli) devo osservare che anche lui pare incorrere nel medesimo errore di molti commentatori laddove lamenta che "la Corte di Cassazione non rileva che l’innamoramento della ragazza di undici anni nei confronti di un 60enne rappresenta univocamente e drammaticamente un’aggravante da imputarsi sia alla condotta dell’assistente sociale sia all’entità del danno prodotto e sofferto da questa bambina."
Non tocca infatti alla Cassazione "rlevarlo" perchè sarebbe un giudizio di merito.
Stessa cosa laddove il collega più avanti dissente con il suo "INVECE", NEL merito dalla Cassazione:
"La Corte di Cassazione fra le circostanze che possono (anzi devono…) essere considerate come elementi di attenuazione del reato e del danno indica elementi che invece dramamticamente aggravano un quadro già sufficientemente pesante e che sono , appunto, l’esistenza di un rapporto amoroso e l’innamoramento."
Legittima la valutazione di merito del collega ma la suggerisca alla prossima Corte di appello così lo scriverà in sentenza e la nuova casaszione non potrà più dire che manca la motivazione.
Il punto è che come riconosce lo stesso collega la corte di appello non aveva scritto tutto questo "Ecco perchè la Corte d’Appello (correttamente) NON POTEVA rilevare l’innamoramento come una possibile attenuante." e la Cassazione non poteva integrare quanto non scritto. Ecco perchè ha detto riscrivetela.
Chiudo chiedendomi come mai tutto questo sdegno verso la Cassazione che ripeto a mio parere ha solo svolto il proprio compito e non verso la Corte di Appello che ha scritto una motivazione così carente ?