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 Re: Violenza sessuale. Una sentenza contestata
Autore: Iole Natoli 
Data:   

Riporto intanto quanto leggo sul sito del Movimento dell'Infanzia, a firma dell'avv. Girolamo Andrea Coffari, presidente di detto movimento. È un punto di vista legale diverso, che penso possa servire a un approfondimento ulteriore, anche perché si configura proprio come una risposta a quanto espresso qui dall'avv. Stancanelli.
Scrive Cuffari:
«Il punto centrale che ci interessa e che ci ha motivato a sollevare la questione (e ho scoperto che non siamo soli ma altri stanno raccogliendo firme per un appello alle istituzioni…) è quello, come sappiamo, relativo alla natura e al peso giurdico che si vuole dare alla relazione amorosa che era nata fra la bambina di 11 anni e l’assistente sociale di 60 anni.
Relativamente a tale questione ecco cosa scrive il collega:
“I tre punti ritenuti non adeguatamente motivati dai giudici di merito erano quelli relativi alla mancata concessione all’imputato di due attenuanti (il fatto di minore gravità e l’avvenuto risarcimento del danno), e quello relativo alla quantificazione della pena base di anni 5.
Il diniego alla attenuante del fatto di minor gravità era stato motivato esclusivamente sulla ritenuta sussistenza del reato contestato che era appunto un caso di violenza sessuale presunta in ragione della minore età della vittima, e correttamente i giudici di legittimità hanno ricordato che quella speciale attenuante è prevista anche per quel reato, ragion per cui, così motivato, tale diniego appariva palesemente illegittimo.
Per capirci, è come se di fronte alla richiesta di applicare ad un caso di rapina la attenuante del fatto di minor gravità si dicesse di no siccome è…una rapina.

La Corte di Cassazione quindi non ha affatto detto che siccome tra i due soggetti intercorreva un rapporto sentimentale allora la violenza presunta oggetto di giudizio era meno grave, ma ha solo detto che a fronte del fatto storico ricostruito dal processo di merito e che aveva escluso qualsiasi attività di costrizione della minore, non era giuridicamente corretto negare tale attenuante sol perché la vittima era minorenne. Diverso sarebbe stato se la Corte di Appello avesse invece motivato il diniego sulla notevole differenza di età o sul fatto che trattavasi di un assistente sociale cui la minore era stata affidata, ma così non è stato, e quindi ben ha fatto la Corte di legittimità ad annullare quella parte di motivazione”.

Questo è quello che scrive il collega, ma leggiamo adesso quello che, sul punto, scrive la Corte di Cassazione:
- Nella specie, la corte d’appello, invece, nel respingere la richiesta di attenuante formulata dal ricorrente, ha focalizzato la propria attenzione solo su uno (il turbamento e le conseguenze patite dalla vittima anche in un’ottica futura) dei molteplici aspetti da prendere in considerazione; per di più, senza nemmeno dare prova di avere ancorato il proprio asserto su emergenze specifiche (sì che l’assunto si propone quasi come un’affermazione di principio frutto di mera supposizione). In particolare, la sentenza impugnata ha focalizzato la propria attenzione sulla esistenza degli elementi che caratterizzano la fattispecie criminosa (età e atto sessuale), ritenendoli incompatibili con la specificata circostanza, senza considerare e valutare gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa, quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica, l’innamoramento della ragazza. Sul punto la motivazione è anche manifestamente illogica laddove riferisce gli effetti della dedotta relazione sentimentale all’imputato, anzichè alla ragazza. Manca poi la motivazione sulle ragioni per cui gli elementi addotti dalla difesa non possano qualificare la “minore gravità”; nonchè in ordine alla c.d. entità della compressione della libertà sessuale e al danno arrecato alla minore. –
La Corte di Cassazione è molto chiara quando scrive che la Corte d’Appello non ha considerato e non ha valutato – gli ulteriori e attenuativi aspetti della vicenda prospettati dalla difesa quali il “consenso”, l’esistenza di un rapporto amoroso, l’assenza di costrizione fisica e l’innamoramento della ragazza -

Non è dato capire quindi come l’avv. Steccanella possa scrivere che la Corte di Casazione – ha solo detto che …non era giuridicamente corretto negare tale attenuante sol perché la vittima era minorenne. -
Come è facile verificare invece la Corte di Cassazione rileva come la Corte d’Appello questa non ha valutato gli ulteriori aspetti attenuativi quali…l’innamoramento della ragazza.
Questo passaggio indica senza possibilità di equivoco che la Corte di Cassazione non rileva che l’innamoramento della ragazza di undici anni nei confronti di un 60enne rappresenta univocamente e drammaticamente un’aggravante da imputarsi sia alla condotta dell’assistente sociale sia all’entità del danno prodotto e sofferto da questa bambina.
Ecco perchè la Corte d’Appello (correttamente) NON POTEVA rilevare l’innamoramento come una possibile attenuante.
La Corte di Cassazione fra le circostanze che possono (anzi devono…) essere considerate come elementi di attenuazione del reato e del danno indica elementi che invece dramamticamente aggravano un quadro già sufficientemente pesante e che sono , appunto, l’esistenza di un rapporto amoroso e l’innamoramento.
Avere permesso, alimentato e sostenuto da parte dell’assistente sociale un rapporto amoroso, una relazione e avere permesso, alimentato e sostenuto un (falso) innamoramento da parte di una bambina bisognosa di tutela, AGGRAVA IN MANIERA TRAGICA il comportamento di questo sessantenne e AGGRAVA IN MANIERA TRAGICA i danni che questa povera bambina accuserà non tanto e non solo dall’abuso del corpo, ma anche dall’abuso dell’anima.

Ringraziamo quindi l’avv. Steccanella che con il suo intervento critico ci ha permesso di approfondire questa sentenza adultocentrica e anacronistica della Corte di Cassazione e dissentiamo profondamente dal suo articolo per le ragioni indicate.
Riteniamo che le polemiche che abbiamo sollevato siano assolutamente assolutamente utili, legittime, salutari e doverose!

http://www.movimentoinfanzia.it/risposta-a-chi-difende-la-sentenza-n-45179-dell8-novembre-2013/

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