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 Re: Violenza sessuale. Una sentenza contestata
Autore: Iole Natoli 
Data:   

Egr. Avv. Stancanella, intanto la ringrazio sinceramente per la sua cortese risposta. Trovo necessario precisare che convengo con lei sulla necessità di applicare bene le leggi e di non condannare un qualsiasi colpevole a pene maggiori di quelle che per le norme vigenti gli competono.
Lei si è spiegato benissimo. Io, non avendo potuto fin qui vedere le sentenze precedenti, che mi piacerebbe esaminare da me e non solo attraverso il filtro del Tribunale di legittimità, non posso aggiungere al momento qualcosa in più rispetto a quello che ho scritto.
Ho stigmatizzato in altre sedi lo sbandieramento di falsità madornali, su cui cocciutamente ci si attesta, quali una pretesa assoluzione che la Cassazione avrebbe statuito o altre inesattezze buone solo per chi fa del sensazionalismo il suo mestiere. Ho scritto a chiare lettere che la questione era stata SEMPLICEMENTE rinviata a un’altra Sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio di merito di secondo grado.
Aggiungo che non ho voluto esaminare la parte inerente le pene accessorie sia perché questo aspetto m’interessava molto meno del precedente, sia perché non escludevo né escludo che su questo il giudizio della Cassazione fosse fondato. Ho letto anch’io della storia del telefonino e di un dolo che molto probabilmente non c’è stato.
A questo punto però le chiedo: sarebbe stato tecnicamente possibile che la Cassazione avesse invalidato SOLO questa parte della sentenza e non la questione delle attenuanti in relazione alla pena?
E ancora (mi perdoni, ma non si trova tutti i giorni un penalista che risponda ai tuoi dubbi). Leggo nella sentenza che sarebbero state applicate già le attenuanti generiche e la diminuente del rito. Di conseguenza, può dirmi se questa parte del mio scritto corrisponde esattamente all’accaduto o se invece se ne discosta poco o molto?
“Benché non ci vengano fornite informazioni sull’effetto quantitativo sia delle attenuanti generiche sia della diminuente del rito, appare tuttavia evidente che i 5 anni erano la risultante di una sottrazione rispetto agli anni che sarebbero stati comminati e per applicazione del 609-ter (pena da 6 a 12 anni per circostanza aggravante determinata dall’età inferiore ai 14 anni della vittima) e per applicazione del 609 quater comma 2, che risulta normante ove il fatto sia stato commesso «dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza».”
In altri termini, da quello che si legge nella sentenza si può ragionevolmente desumerne che la maggiorazione di cui all’art. 609-ter fosse stata già conteggiata PRIMA delle attenuanti generiche e della diminuente del rito?

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