Autore: davide steccanella
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Non so se la mia risposta sarà "adeguata" gentile sig.ra Natoli (o se sarà ritenuta alla stregua di quelle motivazioni di merito cassate dalla Suprema Corte) ma ci provo anche perchè probabile sia colpa mia che non mi sono spiegato nel precedente commento.
1)la Cassazione ha confermato (se così si può dire) la colpevolezza e la conseguente condanna dell'imputato quindi la tutela per la minore c'è stata e la punizione per il colpevole pure, era reato e tale è stato riconosciuto anche se il rapporto era consenziente ed era reato PROPRIO perchè la legge stabilisce che avere rapporti sessuali con una infra-quattrordicenne è comunque e sempre reato.
2) la Cassazione non ha detto nè che la pena di 5 anni era "sbagliata" nè che la mancata concessione delle due attenuanti richieste fosse essa pure "sbagliata", ha detto lo ripeto UNA COSA MOLTO DIVERSA ossia:
3) quelle specifiche motivazioni (NECESSARIE PER LEGGE) per cui è stata data quella pena e sono state negate quelle attenuanti scritte dalla Corte di Appello erano invece sbagliate in quanto INIDONEE a sostenere in modo logico la decisione presa su quei punti.
Ripeto NON NON CONDIVISIBILI MA NON LOGICHE.
4) dire NO al fatto meno grave sol perchè lei era minore e lui maggiore oppure perchè lei era affidata a lui che era assistente NON VA BENE perchè è la stessa motivazione che sorregge la qualificazione in guisa di reato del rapporto consenziente e quindi già usata per dichiare la penale responsabilità. Occorreva dire, dopo avere detto che era reato, perchè QUEL reato non era meno grave di altro analogo ma la Corte non lo ha fatto (nè ha usato i Suoi argomenti sig.ra), ha detto semplicemente che siccome è una violenza su minore non esiste una violenza su minore meno grave di altra, ma questo contrasta con la norma che prevede invece anche se su minori violenze più gravi ed altre meno gravi.
5) dire NO al risarcimento sol perchè la violenza subita provoca danni ben più gravi non va bene perchè anche qui è prevista la risarcibilità anche della violenza su minore e quindi bisognava dire perchè QUEL fatto aveva procurato a QUELLA minore un danno maggiore di QUELLA SOMMA offerta.
6) dire infine che la pena massima è stata applicata perchè l'imputato le ha procurato un telefonino e un finto fidanzato coetaneo QUANDO entrambi questi fatti NON ERANO STAI COMMESSI DALL'IMPUTATO è sbagliato e non occorre credo che questo vada spiegato.
Quindi più semplicemente i giudiic di merito stiano più attenti a scrivere perchè qualcuno che controlli quello che scrivono ne converrà, trattandosi di anni di carcere, sarà pur bene che ci siano sennò un domani chiunque potrebbe essere condannato a 10 anni perchè..."mi sta antipatico".
Su una cosa Le do ragione ma è irrilevante ai fini della decisione di rinvio, poteva risparmiarsi, la Cassazione, di usare il termine infelice "relazione amorosa" visto che sono d'accordo con Lei la vittima era una bambina di 11 anni età in cui non si prova "amore" nel senso di relazione sentimentale da noi adulti conosciuta.
Un caro saluto
davide steccanella
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