Riforma Fornero e dimissioni

Le novità nella disciplina delle dimissioni della lavoratrice e del lavoratore con la riforma Fornero (l. 92/2012) - Tentativi di impedire l’utilizzo delle “dimissioni in bianco”.
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Le dimissioni sono l'atto con cui una lavoratrice o un lavoratore dipendente recede unilateralmente dal contratto che lo vincola al datore di lavoro.
Secondo la legge le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore. Questa facoltà può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell'obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi.
Le dimissioni consistono in un atto volontario della lavoratrice / lavoratore: devono considerarsi illegittime, quindi, tutte quelle dimissioni sottoscritte a prescindere dalla reale volontà di questi ultimi: quelle cioè che la lavoratrice / lavoratore è stata costretta a sottoscrivere al momento dell’assunzione così come quelle estorte o ottenute viziando la volontà della dipendente (con minacce, raggiri, induzione in errore).
 
La riforma Fornero, nel tentativo di contrastare l’utilizzo illegittimo dello strumento delle dimissioni, ne ha modificato la relativa normativa, prevedendo una procedura ad hoc al cui espletamento è subordinata l’efficacia delle dimissioni (art. 4, commi da 16 a 23, l. 92/2012).
 
La nuova disciplina opera una distinzione tra dimissioni legate alla gravidanza / maternità e tutte le altre.
 
1. Dimissioni (o risoluzione consensuale del rapporto) presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza o dalla lavoratrice madre (o lavoratore padre) durante i primi 3 anni di vita del figlio o nei primi 3 anni di ingresso del minore adottato o in affidamento nel nucleo familiare (la legge Fornero modifica sul punto l’art. 55, 4 comma, DLgs 151/01).

​Tali dimissioni (o la risoluzione consensuale) devono essere convalidate dal servizio ​ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche ​sociali competente per territorio e ​acquistano efficacia solo a seguito di tale convalida.
 
2. Dimissioni (o risoluzione consensuale del rapporto) presentate dalle lavoratrici o dai lavoratori al di fuori dell’ipotesi precedente.
 
​Procedura per rendere efficaci tali dimissioni:
- convalida delle stesse presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego ​territorialmente competenti o presso le sedi individuate dai Contratti collettivi;
 
​oppure
 
- sottoscrizione di apposita dichiarazione della lavoratrice o del lavoratore in calce alla ricevuta di trasmissione della cessazione del rapporto di lavoro inviata ai competenti uffici territoriali.
 
​Si considerano in ogni caso le dimissioni (o la risoluzione ​consensuale) efficaci e ​quindi risolto il rapporto di lavoro nei seguenti casi:
 - la lavoratrice / il lavoratore non aderisce - entro sette giorni dalla ricezione - all’invito trasmesso dal datore di lavoro a presentarsi presso le sedi stabilite per la convalida;
 
- la lavoratrice / il lavoratore non aderisce - entro sette giorni dalla ricezione - all’invito trasmesso dal datore di lavoro, in forma scritta, ad apporre la sottoscrizione in calce alla ricevuta ​di trasmissione.

​Al contrario, il rapporto di lavoro prosegue nei seguenti casi:
- revoca delle dimissioni: nei sette giorni successivi alla ricezione dell’invito trasmesso dal datore di lavoro a presentarsi presso la sedi stabilite per la convalida o a ​sottoscrivere le dimissioni la lavoratrice (il lavoratore) ha la facoltà di revocare le dimissioni (o la risoluzione consensuale). ​

​Conseguenze:
• Il contratto di lavoro torna ad avere corso normale dal giorno successivo alla comunicazione della revoca;
• la lavoratrice /lavoratore non matura diritti retributivi per i giorni intercorrenti tra le dimissioni e la revoca (se la prestazione lavorativa non è stata svolta);
• con la revoca vengono meno eventuali pattuizioni connesse alle dimissioni e il lavoratore ha l’obbligo di restituire somme eventualmente percepite in forza delle dimissioni.
 
- Mancanza della convalida nelle sedi predisposte, mancanza della sottoscrizione in calce alla ricevuta di trasmissione, inerzia del datore di lavoro che non trasmette alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito entro il termine di 30 giorni dalla data delle dimissioni o della risoluzione consensuale.
​Conseguenza: le dimissioni si considerano definitivamente prive di effetto.
  
La legge prevede, infine, a carico del datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 (l’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro).
 
Avv. Barbara Fezzi
Diritto del Lavoro