La conciliazione tra i tempi del lavoro e quelli della famiglia


Breve quadro degli strumenti a disposizione delle aziende per favorire la conciliazione dei tempi casa - lavoro per le madri lavoratrici e i padri lavoratori.
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lavoro padre web
Dopo avere delineato il quadro delle norme poste a tutela dei diritti della madre lavoratrice dall’inizio della gravidanza sino al compimento del primo anno di vita del bambino, è interessante affrontare il tema - centrale nella vita di ogni famiglia - della conciliazione tra i tempi del lavoro e quelli della famiglia. E, in particolare, verificare se in Italia vi siano forme di tutela per neo mamme e neo papà lavoratori e, dunque, se sussistano strumenti utilizzabili per raggiungere, o almeno avvicinarsi, all’obiettivo della conciliazione casa - lavoro.

La realtà è che in Italia, nonostante le indicazioni della comunità europea, non esistono norme che impongano al datore di lavoro di adeguare le modalità della prestazione lavorativa alle esigenze di cura dei figli.
L’unico strumento a disposizione delle aziende che intendano occuparsi dell’equilibrio e dunque della serenità delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori (con riflessi positivi anche sull’azienda), organizzando la prestazione lavorativa in modo tale da renderla compatibile con le necessità di occuparsi dei propri bambini, è l’utilizzo di istituti già esistenti nel nostro ordinamento, che vengono adeguati alle singole realtà, in particolare per rendere flessibile l’orario e l’organizzazione del lavoro: part-time, telelavoro, lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni.

Il fatto però che non esista una normativa ad hoc ma che debbano essere utilizzati istituti generici in casi specifici fa sì che la realizzazione di queste forme di tutela sia lasciata quasi interamente alla discrezionalità del datore di lavoro (nei casi migliori alcune forme di tutela sono previste dai contratti collettivi).
 
Ecco un quadro sintetico degli aspetti essenziali degli istituti che possono essere utilizzati al fine della conciliazione dei tempi (e che sono indicati a titolo esemplificativo anche dalla legge 53/2000 quali azioni positive per la flessibilità che, se previste in accordi contrattuali, poi applicati, prevedono l’erogazione di contributi statali).
 
PART-TIME. Si tratta della riduzione dell’orario di lavoro. In questo campo purtroppo si realizza la minore tutela per la madre lavoratrice poiché manca da sempre nella normativa italiana la previsione del diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale al momento del rientro dalla maternità e per gli anni successivi, vigendo dunque il principio secondo cui la trasformazione può avvenire solo in presenza dell’accordo delle parti.
Solo alcuni contratti collettivi, per esempio quello del Commercio, prevedono la possibilità per la lavoratrice di domandare il passaggio al part-time al rientro dalla maternità e per i 3 anni successivi. Sono però fissati limiti quantitativi al numero di part-time che possono essere stipulati nell’azienda e dunque resta sempre discriminante la volontà del datore di lavoro.
Il part-time può essere verticale (si lavora solo alcuni giorni della settimana) oppure orizzontale (lavoro tutti i giorni lavorativi, solo alcune ore). Alle lavoratrici e ai lavoratori a tempo parziale si applicano le stesse disposizioni che regolano il rapporto a tempo pieno.
 
TELELAVORO. È una forma di lavoro subordinato grazie alla quale la dipendente o il dipendente lavora da casa o comunque da una sede diversa dall’azienda. Devono essere predisposti - a spese del datore di lavoro - gli strumenti tecnologici e telematici necessari per rendere l’attività lavorativa attuabile e connessa con quella dell’azienda
 
Esistono poi altri strumenti che permettono di conciliare l’attività lavorativa con quella familiare.
In generale ciò di cui il genitore lavoratore ha più necessità è la flessibilità dell’orario di lavoro, che può essere garantita per esempio attraverso la flessibilità in entrata e uscita (l’orario di ingresso e di uscita è cioè variabile tra un minimo e un massimo, all’interno del quale il lavoratore, rispettando il numero di ore previste dal contratto, può scegliere), l’organizzazione dei turni (per esempio la previsione di numerosi turni nel corso della stessa giornata lavorativa, che coprano tutto l’orario lavorativo per l’azienda ma che permettano alla lavoratrice di scegliere quello che meglio si adegua alle proprie esigenze) e la Banca delle Ore (che consiste nell'accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in più oltre l'orario normale, la cui entità viene definita dalla contrattazione collettiva. La Banca delle Ore permette la flessibilità di orario e il godimento di ferie e permessi aggiuntivi nel rispetto delle esigenze dell’azienda e di quelle delle lavoratrici e dei lavoratori).
 
Ogni azienda può poi progettare ed implementare altri strumenti che agevolino la conciliazione dei tempi tra casa e lavoro, per esempio l’asilo nido aziendale, il tutor che concorda con la lavoratrice o il lavoratore un obiettivo di conciliazione da perseguire (per esempio, la frequenza con la figlia o il figlio di un corso sportivo, ovvero un’ora dedicata allo studio etc.), la messa a disposizione di una figura che, in determinate giornate, si possa occupare di una serie di adempimenti pratici e concreti, che spesso è complicato realizzare nei classici orari di lavoro (contabilità, posta, richiesta certificati anagrafici etc.).
 
Dal quadro delineato emerge il fatto che certamente in Italia non esistono normative ad hoc per favorire la conciliazione tra tempi della famiglia e tempi del lavoro. Allo stesso tempo, però, se le aziende hanno la volontà, hanno a disposizione numerosi strumenti per creare le tutele necessarie e favorire la flessibilità di orario e l’applicazione di strumenti di conciliazione dei tempi casa - lavoro.
Ciò che emerge dalle ricerche nel campo è che in tutti quei casi in cui viene realizzata una vera conciliazione, questo produce effetti assolutamente positivi, oltre che ovviamente sulle dirette interessate, sia sul clima e sui rapporti personali all’interno all’azienda sia sulla produttività dell’azienda stessa.
 
Avv. Barbara Fezzi
Avvocato del lavoro e della famiglia